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N.B.: Le competenze dell'Alto Commissario per
l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministro
della sanità; quelle del prefetto (esclusi i provvedimenti
contingibili ed urgenti), quelle del veterinario comunale e
provinciale e quelle del medico provinciale, alle aziende sanitarie
locali. Vedi, comunque, d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4.
Inoltre, a decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a
seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in
vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono
trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto
a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni
di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
TITOLO I NORME GENERALI DI POLIZIA
VETERINARIA
CAPO I MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
DEGLI ANIMALI SOGGETTE A PROVVEDIMENTI SANITARI
Articolo 1
Le malattie degli animali per le quali si applicano le
disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere
infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti:
1) afta epizootica;
2) peste bovina;
3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (bubalus bubalus) (1);
4) peste suina;
5) rabbia;
6) vaiolo degli ovicaprini (2);
7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
8) affezioni influenzali degli equini;
9) anemia infettiva degli equini;
10) influenza dei bovini;
11) tubercolosi clinicamente manifesta;
12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini;
13) mastite catarrale contagiosa dei bovini;
14) carbonchio ematico;
15) carbonchio sintomatico;
16) gastro-enterotossiemie;
17) salmonellosi delle varie specie animali;
18) pasteurellosi dei bovini, dei bufalini (barbone), dei suini e degli ovini;
19) mal rossino;
20) morva;
21) farcino criptococcico;
22) morbo coitale maligno;
23) tricomoniasi dei bovini;
24) rickettsiosi (febbre Q);
25) distomatosi dei ruminanti;
26) strongilosi polmonare ed intestinale dei ruminanti;
27) rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini;
28) malattie del pollame: colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo,
tifosi aviare, pullorosi;
29) malattie delle api: peste europea, peste americana, nosemiasi, acariasi;
30) malattie dei pesci: plerocercosi, missoboliasi;
31) mixomatosi dei conigli e delle lepri;
32) ipodermosi bovina;
33) malattia cosiddetta respiratoria cronica;
34) bronchite infettiva;
35) corizza contagiosa;
36) laringo-tracheite infettiva;
37) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);
38) idatidosi (echinococcosi);
39) leptospirosi animali;
40) febbre catarrale degli ovini;
41) peste equina;
42) peste suina africana;
43) la malattia virale emorragica del coniglio;
44) encefalopatia spongiforme dei bovini;
45) scrapie;
46) setticemia emorragica virale dei pesci;
47) necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
48) viremia primaverile della carpa;
49) stomatite vescicolare;
50) peste dei piccoli ruminanti;
51) febbre della valle del Rift;
52) dermatite nodulare contagiosa;
53) malattia emorragica epizooti dei cervi (3);
54) Encefalopatie spongiformi trasmissibili degli
animali diverse dalla BSE e dalla scrapie (4).
L'Alto Commissario
per l'igiene e la sanità pubblica, con speciali ordinanze, può
riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre
malattie.
(1) Numero così sostituito dall'art. 1, comma 1,
o.m. 22 febbraio 1993. (2) Numero così sostituito dall'art. 20,
d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362. (3) Numero aggiunto dall'art. 20,
d.p.r. 17 maggio 1996, n. 362. (4) Numero aggiunto dall'art. 23,
d.m. 7 gennaio 2000.
CAPO II DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E
DIFFUSIVE
Articolo 2 Qualunque caso, anche sospetto, di
malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1,
ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere
immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al
veterinario comunale. Sono tenuti alla denuncia: i veterinari
comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di
casi di malattia infettiva e diffusiva; i veterinari liberi
esercenti; i proprietari e i detentori di animali anche in
temporanea consegna ed a qualsiasi titolo; gli albergatori, i
conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli
esercenti le mascalcie. La denuncia è obbligatoria anche per
qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si
verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a
malattia comune già accertata. Sono tenuti altresì alla
denuncia: i presìdi delle Facoltà di medicina veterinaria, i
direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonché di ogni
altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente
alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori; i
direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi
governativi dei cavalli stalloni (1), l'autorità militare cui sono
affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni di
rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di
cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio; le
autorità portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i
capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti
trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli per i casi di
malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante
il carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte non
conseguenti a cause accidentali; i funzionari e le guardie di
pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie
forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le
guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli
animali.
(1) Ora Istituti Incremento
Ippico.
Articolo 3 La denuncia delle malattie
infettive e diffusive può essere fatta per iscritto o
verbalmente. La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a
mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da
provarne l'avvenuto recapito. Su richiesta del denunciante l'ufficio
è tenuto a rilasciare ricevuta della denuncia. In tale denuncia
devono essere indicati: a) la natura della malattia accertata o
sospetta; b) il cognome e nome del proprietario degli animali
morti, ammalati o sospetti, l'ubicazione precisa del ricovero o del
pascolo in cui questi si trovano, il numero e l'eventuale recente
provenienza, il numero dei rimanenti animali sospetti o sani, il
giorno in cui cominciò la malattia o avvenne la morte; c) le
eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate
d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia. I
veterinari devono fare sempre la denuncia per iscritto. I comuni
sono tenuti a fornire gratuitamente ai veterinari esercenti o a
chiunque ne faccia richiesta appositi moduli stampati per la
denuncia al sindaco. Le denunce verbali devono essere trascritte
dall'ufficio comunale sui moduli sopra indicati.
Articolo
4 Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo
cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle
malattie indicate nell'art. 1, di: a) isolare gli animali
ammalati; b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali
morti; c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni
prodotto animale od altro materiale che può costituire veicolo di
contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale.
Articolo 5 I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di
salmonellosi, di brucellosi, di tubercolosi clinicamente manifesta
negli animali lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti,
nelle scimmie e negli psittaci, di morva, di rabbia, di rickettsiosi
e di rogna - se trasmissibile all'uomo - devono essere segnalati dal
veterinario comunale all'ufficiale sanitario unitamente alle misure
urgenti adottate per impedire il contagio all'uomo. Parimenti
l'ufficiale sanitario deve segnalare al veterinario comunale i casi
delle malattie sopra elencate accertati nell'uomo. Per la
tubercolosi la segnalazione viene limitata ai casi nei quali non sia
possibile escludere la trasmissione della malattia agli
animali. Le disposizioni contenute nei due commi precedenti si
applicano anche nei casi di vaiolo bovino, di trichinosi, di
tularemia, di leishmaniosi, di leptospirosi, di psittacosi
(ornitosi), per le quali malattie l'Alto Commissario per l'igiene e
la sanità pubblica determina con speciali ordinanze le misure
sanitarie da adottare.
Articolo 6 I direttori degli Istituti universitari, degli
Istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni
medico-micrografiche dei Laboratori provinciali di igiene e di
profilassi e i direttori di qualsiasi laboratorio batteriologico che
dagli accertamenti diagnostici di laboratorio rilevano l'esistenza
di malattie infettive e diffusive, di cui all'articolo 1, devono
senza ritardo informare il veterinario provinciale ed il veterinario
del comune da cui proviene il materiale esaminato, rimettendo loro
copia del reperto.
Articolo 7 (Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato
dall'art. 39, l. 15 novembre 1973, n. 734.
Articolo 8 Ogni comune deve tenere uno speciale registro,
conforme al mod. n. 1 allegato al presente regolamento, nel quale il
veterinario comunale è tenuto a riportare le malattie denunciate ed
i provvedimenti sanitari adottati. La sezione A del predetto
registro è destinata alla denuncia dell'insorgenza della malattia e
la sezione B a quella dell'estinzione. Ambedue tali sezioni devono
essere inviate alla Prefettura secondo le modalità previste nei
successivi articoli 12 e 16.
CAPO III PROVVEDIMENTI CONSECUTIVI ALLA
DENUNCIA
Articolo 9 Il veterinario comunale, appena venuto
a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui
all'art. 1, provvede all'accertamento della diagnosi. Esegue altresì
l'inchiesta epizoologica e propone per iscritto al sindaco le misure
atte ad impedire la diffusione della malattia e ne vigila
l'esecuzione. Inoltre, in attesa delle relative disposizioni da
adottarsi dal sindaco ai sensi dell'articolo successivo, comunica
per iscritto le istruzioni necessarie al proprietario o detentore
degli animali.
Articolo 10 Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi
per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di
tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della
malattia ed il modo di trasmissione: a) numerazione, per specie e
categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località
infette; b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai
sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in
attesa degli ulteriori provvedimenti; c) sequestro degli animali
nei ricoveri o nel luogo infetto con la prescrizione
tassativa: 1) di impedire l'accesso a persone estranee e di
tenere lontani cani, gatti ed animali da cortile; 2) di tenere
chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un
tratto all'esterno sostanze disinfettanti; 3) di impedire ogni
contatto del personale di custodia con animali dei luoghi
vicini; 4) di non trasportare fuori del luogo infetto animali da
cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti
alla propagazione della malattia; 5) di non abbeverare gli
animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti; d)
disinfezioni accurate dei ricoveri e degli altri luoghi
infetti; e) trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione,
delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque
inquinati mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o
denaturazione con sostanze chimiche; f) precauzioni necessarie
per l'incolumità delle persone, nei casi di malattie trasmissibili
all'uomo. Se gli animali colpiti dalle malattie infettive e
diffusive o sospetti di esserlo sono stati introdotti da altro
comune prima che sia trascorso il periodo di incubazione della
malattia, il sindaco ne informa subito il comune di
provenienza. Il sindaco dispone inoltre indagini per accertare se
nei giorni precedenti alla comparsa della malattia furono
allontanati animali dal luogo infetto e per quale destinazione. Se
gli animali sono stati trasferiti in altri comuni deve essere data
urgente comunicazione alle Competenti autorità comunali. Analoghe
indagini e comunicazioni devono farsi per il foraggio, il letame,
gli attrezzi e gli altri oggetti eventualmente asportati dal luogo
infetto.
Articolo 11 Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di
vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di
colera aviare, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini
il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente
articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non
provveda tempestivamente, il prefetto interviene con propria
ordinanza. Nell'ordinanza di zona infetta devono essere indicati
i limiti della zona stessa entro la quale devono applicarsi, in
tutto o in parte, le seguenti misure: a) numerazione di tutti gli
animali esistenti nella zona, appartenenti alle specie recettive
all'infezione; b) apposizione di tabelle indicanti la malattia ai
limiti della zona infetta nonché sulle porte di ogni ricovero
infetto situato entro detta zona; c) estensione in tutta la zona
del divieto di abbeverare gli animali di cui alla lettera a) in
corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti; d) divieto di
trasferire fuori di tale zona gli animali di cui alla lettera a) e
qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno; e)
divieto di introdurre nella zona animali recettivi, ad eccezione di
quelli destinati all'immediata macellazione; f) sospensione dei
mercati e regolamentazione del traffico e del commercio degli
animali; g) disciplina della monta, del pascolo, delle
macellazioni e dell'impiego al lavoro degli animali. La zona
infetta può essere dichiarata anche a seguito di manifestazioni di
carbonchio ematico, di mal rossino, di morva, di affezioni
influenzali ed anemia infettiva degli equini e di morbo coitale
maligno, allorché tale provvedimento è ritenuto necessario per
impedire il contagio. Nei casi di peste bovina e di
pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini l'ordinanza di
zona infetta è emanata sempre dal prefetto.
Articolo 12 Il sindaco informa subito il prefetto
dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del
mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare
copia dell'ordinanza di zona infetta eventualmente emessa. Il
veterinario comunale è tenuto a comunicare immediatamente al
veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e diffusive
o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanità
pubblica o per lo stato sanitario del bestiame. Il veterinario
provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai
comuni nell'apposito registro. Il veterinario provinciale segnala
al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a conoscenza e
riceve dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette
malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre, ciascuno nel campo
di sua competenza, le necessarie misure sanitarie.
Articolo 13 Il prefetto, allo scopo di prevenire o reprimere
la diffusione delle malattie indicate nel precedente art. 11,
stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati
dal sindaco, i limiti di una zona di protezione che può interessare
il territorio anche di più comuni. L'ordinanza relativa deve
contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della
malattia e, se necessario, anche l'obbligo della visita periodica e
delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito della
zona di protezione, da parte del veterinario
comunale. L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai
sindaci dei comuni interessati perché provvedano alla sua esecuzione
e, per conoscenza, ai prefetti delle province limitrofe.
Articolo 14 A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di
alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire -
salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa
contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle
zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte
le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario
provinciale. I proprietari o i detentori degli animali stessi
devono fare regolare domanda al prefetto, il quale autorizza lo
spostamento degli animali quando, in seguito agli accertamenti del
veterinario provinciale, risulta che il provvedimento è
assolutamente indispensabile. Di regola l'autorizzazione (all.
mod. n. 2) non è concessa per gli animali ammalati o sospetti, a
meno che non sussistano insormontabili difficoltà di alimentazione o
non sia dimostrata l'impossibilità della macellazione sul posto,
salvo le eccezioni previste per determinate malattie nel Titolo II
del presente regolamento. Lo spostamento può essere consentito
anche in altre province previo nulla osta dei prefetti competenti.
In caso di necessità il prefetto, nell'autorizzazione di
spostamento, può disporre che gli animali vengano scortati da agenti
durante il viaggio. Nei casi di malattie per le quali non è stata
emanata l'ordinanza di zona infetta il permesso di spostamento degli
animali è accordato dal sindaco.
Articolo 15 L'autorizzazione del prefetto per lo spostamento
degli animali fuoffi della zona infetta o di quella di protezione è
inviata al sindaco del comune in cui trovansi gli animali da
spostare ed è da questi consegnata al proprietario o conduttore
interessato che deve esibirla ad ogni richiesta delle autorità
sanitarie e degli agenti della forza pubblica. Del consentito
spostamento la Prefettura informa il sindaco del comune di
destinazione, il quale dispone per il ritiro dell'autorizzazione al
momento dell'arrivo degli animali per inviarla, entro cinque giorni,
al prefetto della provincia di origine unitamente al certificato di
avvenuta macellazione o all'attestazione che gli animali si trovano
nel luogo di destinazione, sotto la vigilanza del veterinario
comunale. La durata di questa vigilanza viene fissata di volta in
volta. Nel caso di spostamento di animali con malattia in atto o
allorché questa si manifesta durante il periodo di osservazione, il
sindaco del comune di destinazione applica, in tutto o in parte, le
disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente
regolamento.
Articolo 16 Quando il focolaio infettivo risulta estinto,
cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai
precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni,
il sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede alla
revoca dei provvedimenti stessi, secondo le prescrizioni stabilite
per le singole malattie nel Titolo II del presente
regolamento. Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli,
nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di animali, nelle scuderie e
colombaie dello Stato, negli stabulari degli Istituti universitari,
zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono revocati dopo
constatata l'estinzione del focolaio. Dell'estinzione del
focolaio infettivo il sindaco informa subito il prefetto a mezzo del
mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8. La dichiarazione
di zona di protezione viene revocata con ordinanza del prefetto
quando dagli accertamenti del veterinario provinciale risulta che
non sussistono più i motivi che hanno determinato il
provvedimento.
CAPO IV VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI MERCATI, SULLE
FIERE ED ESPOSIZIONI DI ANIMALI E SUI PUBBLICI
ABBEVERATOI
Articolo 17 L'esercizio delle stalle di sosta
ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di
equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da
parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e
pubblici esercizi è subordinato ad autorizzazione del sindaco, al
quale gli interessati devono rivolgere domanda. Il sindaco, in
base al risultato del sopraluogo del veterinario comunale, rilascia
l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea
località e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche
per quanto si riferisce allo smaltimento delle deiezioni degli
animali. Qualora i locali non rispondano alle esigenze
dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il
termine entro il quale devono essere eseguiti. Le stalle di sosta
e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del
veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano
malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1,
l'autorità comunale adotta le misure atte ad impedirne la
propagazione. Ai negozianti di animali è fatto obbligo di tenere
costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al
mod. n. 3 allegato al presente regolamento. Per la mancata
esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle
precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei
locali indicati nei precedenti commi o, nei casi più gravi, la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio.
Articolo 18 I mercati, le fiere e le esposizioni di animali
sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la
propagazione di malattie infettive e diffusive. Il prefetto,
prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni
di animali, fa accertare dal veterinario provinciale se l'autorità
comunale ha provveduto ai locali per l'isolamento degli animali
eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive e diffusive,
ai mezzi per la pulizia e la disinfezione dei piazzali, dei viali,
delle piattaforme delle pese pubbliche, delle stalle di sosta e di
ogni altro luogo di sosta o di passaggio degli animali e ad
assicurare la vigilanza veterinaria. Detta vigilanza è esercitata
dal veterinario comunale coadiuvato, se necessario, da altri
veterinari incaricati dal sindaco. Al veterinario incaricato
della vigilanza è fatto obbligo di compilare un rapporto
sull'andamento del servizio nei mercati, nelle fiere e nelle
esposizioni cui ha presenziato. Copia di questo rapporto viene dal
sindaco trasmessa al prefetto nel termine più breve. Il
funzionamento dei grandi mercati di bestiame di importanza
regionale, provvisti di idonee installazioni occorrenti ai vari
servizi, è disciplinato da uno speciale regolamento deliberato
dall'amministrazione comunale ed approvato secondo le norme di
legge. La direzione di detti mercati deve essere affidata ai
veterinari comunali. Il prefetto può disporre che i mercati di
notevole importanza siano dotati di impianto per il lavaggio e la
disinfezione dei mezzi adibiti al trasporto degli animali. Le spese
inerenti alle operazioni di lavaggio e di disinfezione sono a carico
dei gestori dei mezzi di trasporto; le relative tariffe sono fissate
dalle autorità comunali interessate. Il prefetto può altresì
ordinare l'esecuzione di quelle opere igieniche che ritiene
necessarie per il regolare funzionamento dei mercati e delle fiere e
nel caso di mancata esecuzione dei lavori dispone la sospensione dei
detti mercati e fiere.
Articolo 19 Gli animali condotti da altri comuni ai mercati,
alle fiere ed alle esposizioni devono essere scortati dalla
dichiarazione di provenienza prevista dall'art. 31 del presente
regolamento, eventualmente integrata dall'attestazione sanitaria di
cui al successivo art. 32.
Articolo 20 Dopo ogni mercato fiera o esposizione di animali,
i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese pubbliche ed ogni
altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonché i mezzi di
attacco di questi devono essere a cura del comune convenientemente
puliti e disinfettati. In caso di constatazione di malattia
infettiva e diffusiva nei mercati, nelle fiere ed esposizioni di
animali, il veterinario incaricato della vigilanza ne fa denuncia al
sindaco e provvede intanto all'isolamento degli animali ammalati e
di quelli sospetti ed alla disinfezione dei posti da essi occupati.
Esegue un'accurata inchiesta epizoologica circa l'origine della
malattia e la provenienza degli animali e ne informa il sindaco che
provvede a darne segnalazione ai comuni interessati. Il sindaco
adotta immediatamente le misure necessarie ad impedire la
propagazione della malattia e ne informa il prefetto.
Articolo 21 Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o
della propagazione di malattie infettive a carattere particolarmente
diffusivo, il prefetto può disporre la sospensione, per il tempo
ritenuto necessario, di uno o più mercati della provincia e può
anche limitare l'introduzione nei mercati a determinate specie
animali. Allo stesso fine può ordinare che gli animali da
introdurre nei mercati siano sottoposti, preventivamente ed in tempo
utile, a determinati trattamenti profilattici.
Articolo 22 In ogni Prefettura devono essere tenuti aggiornati
il registro ed il calendario dei mercati e delle fiere che hanno
luogo nella provincia. A tale scopo i sindaci, entro il mese di
dicembre di ogni anno, trasmettono al prefetto un elenco completo
dei mercati e delle fiere di animali, ricorrenti nell'annata
successiva. Il veterinario provinciale esegue visite di controllo
sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali per accertare il
funzionamento dei servizi di vigilanza zooiatrica e, se risultano
deficienze, propone al prefetto i provvedimenti atti ad
eliminarle.
Articolo 23 I pubblici abbeveratoi sono soggetti a vigilanza
veterinaria. In caso di epizoozie l'autorità sanitaria, tenuto
conto delle condizioni locali, può disciplinare o interdire il loro
uso.
CAPO V VIGILANZA SUI CONCENtrAMENTI DI ANIMALI E SULLA
RACCOLTA E LAVORAZIONE DEGLI AVANZI ANIMALI
Articolo
24 Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti
speciali adibiti al concentramento di animali e che possono
costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e
diffusive: a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione
di prodotti biologici; b) scuderie e annesse dipendenze degli
ippodromi; c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi; d)
serragli e circhi equestri; e) allevamenti di suini annessi a
caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti
alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che
utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza; f) canili
gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di
addestramento; g) allevamenti industriali di animali da pelliccia
e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia; h)
giardini zoologici. L'attivazione degli impianti di cui alle
lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del
prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Le
installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche
ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o
reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla
lettera d). L'attivazione dei parchi quarantenari e di
acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta
dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.
Articolo 25 Ai fini della profilassi delle epizoozie sono
sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque
utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di
pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato
grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e
peli. La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali,
se non effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta
del prefetto, che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni
qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti
dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle
malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque
di rifiuto. Negli impianti di cui sopra è fatto divieto di
allevare animali. è fatta salva ogni altra norma regolamentare
riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle
industrie sopra elencate.
CAPO VI VIGILANZA SULLE STAZIONI DI MONTA, SUGLI IMPIANTI PER
LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE E SUGLI AMBULATORI PER LA CURA DELLA
STERILITà DEGLI ANIMALI
Articolo 26 Le stazioni di monta
pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i presidi
necessari a conseguire una efficace difesa contro le malattie
infettive e diffusive. Esse sono soggette alla vigilanza del
veterinario comunale il quale deve annotare su apposito registro le
proprie osservazioni e le disposizioni impartite per eliminare gli
eventuali inconvenienti.
Articolo 27 I conduttori delle stazioni di monta hanno
l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta presentata
dai riproduttori a carico dell'apparato genitale e di sospenderne
l'attività in attesa dell'accertamento del veterinario
comunale. è fatto divieto di ammettere al salto le femmine che vi
siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive. I
conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali
casi all'autorità comunale per i necessari accertamenti da parte del
veterinario comunale.
Articolo 28 Quando nell'ambito di funzionamento di una
stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme
dell'articolo precedente, viene rilevata una percentuale di casi di
infecondità superiore alla normale, il veterinario comunale procede
ad accurate indagini per accertarne le cause. Dei risultati delle
medesime devono essere informati il sindaco ed il veterinario
provinciale. Questi procede ad ulteriori accertamenti e propone al
prefetto, ove nel caso, l'adozione di provvedimenti integrativi
avvalendosi di istituti e di veterinari specializzati nella cura
della sterilità nonché degli impianti autorizzati ad eseguire la
fecondazione artificiale. Gli interventi profilattici e curativi
ordinati nei casi di malattie a carattere diffusivo della sfera
genitale devono essere praticati dal veterinario comunale o da altro
veterinario autorizzato dal veterinario provinciale. Il prefetto
può disporre la chiusura temporanea o definitiva delle stazioni di
monta pubblica qualora, per inosservanza delle norme contenute nel
presente Capo, abbiano causato la diffusione di malattie.
Articolo 29 La fecondazione artificiale degli animali è
praticata dai veterinari negli appositi impianti e, su
autorizzazione del prefetto, anche nelle stalle se ricorrono motivi
profilattici o particolari condizioni di allevamento. La
vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli
impianti di fecondazione artificiale è affidata ai veterinari
comunali. Detti riproduttori devono essere indenni da malattie
trasmissibili col salto e subire, con esito favorevole, gli
accertamenti clinici e diagnostici previsti nel Titolo II del
presente regolamento, per la brucellosi, la tubercolosi, la morva e
la tricomoniasi.
Articolo 30 L'impianto degli ambulatori per la cura della
sterilità degli animali è subordinato ad autorizzazione del prefetto
che la concede, su domanda degli interessati, ogni qualvolta risulta
dagli accertamenti del veterinario provinciale che i locali e la
relativa attrezzatura soddisfano alle esigenze tecniche ed
igienico-sanitarie.
CAPO VII trASPORTO DEGLI ANIMALI, DEI PRODOTTI ED AVANZI
ANIMALI
Articolo 31 I capi delle stazioni ferroviarie e
tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli
esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini,
dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e
degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli
aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno -
esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere
dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 (1) allegato
al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle
località di provenienza e di destinazione degli animali stessi,
l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento
e, nei casi previsti dall'articolo 32, l'attestazione veterinaria
della loro sanità, salvo il caso speciale di cui agli artt. 14 e 34
del presente regolamento. La dichiarazione firmata
dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi
entrambi dal capo stazione o dall'autorità portuale o dal direttore
di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono. Un
esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi
nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorità sanitaria;
l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla
località di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta. I
capi stazione, le autorità portuali, i direttori di aeroporto, gli
esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non
risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione
degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i
provvedimenti di competenza. Per gli animali destinati
all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito
valgono i documenti previsti nei Capi VIII e IX del presente
regolamento. Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti
degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una
ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al
mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del
bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione
dell'autorità sanitaria per il periodo di tre mesi.
(1) La
dichiarazione di cui al presente articolo deve essere, ora, conforme
al modello di cui all'allegato IV, d.p.r. 30 aprile 1996, n. 317, in
virtù dell'art. 10, d.p.r. 317/1996 citato.
Articolo 32 Quando si verificano malattie infettive a
carattere epizootico, il prefetto può temporaneamente disporre con
apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria per
determinate specie di animali da trasportare a mezzo ferrovia,
tranvia, autoveicoli, navi od aeromobili, per constatarne la sanità
prima del carico. Detta ordinanza deve essere resa di pubblica
ragione e comunicata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica, ai prefetti delle province contermini, ai capi
compartimento delle Ferrovie dello Stato, ai direttori degli
Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, alle autorità portuali ed alle Direzioni
civili di aeroporto. Il carico e la spedizione vengono consentiti
soltanto nel caso in cui la visita riesca favorevole per tutti gli
animali e ciò deve risultare da esplicita attestazione apposta a
tergo della dichiarazione di provenienza fatta dallo speditore ai
sensi dell'articolo precedente. Tale attestazione deve essere
fatta dal veterinario comunale o, in mancanza di questi, da un
veterinario autorizzato dal prefetto; dai veterinari in servizio ai
porti ed agli aeroporti per le spedizioni per via marittima o per
via aerea.
Articolo 33 L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica, quando si manifesta una malattia infettiva a carattere
epizootico, può emettere speciali ordinanze per la visita e la
successiva osservazione degli animali trasportati con i mezzi
indicati nell'articolo precedente.
Articolo 34 Nel caso di spedizione di animali provenienti
dalle zone infette o da quelle di protezione, consentita a norma
dell'art. 14 del presente regolamento, i capi delle stazioni
ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di
aeroporto e gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo
dell'autorizzazione del prefetto (mod. n. 2) le annotazioni
prescritte e segnalare telegraficamente l'avvenuta spedizione al
capo della stazione o all'autorità portuale o alla Direzione civile
dell'aeroporto di destinazione per i provvedimenti di competenza,
compresa la segnalazione all'autorità comunale interessata. Gli
esercenti autotrasporti devono fare la detta segnalazione
direttamente all'autorità comunale.
Articolo 35 Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini,
ovini, caprini e suini ha l'obbligo di curare che nei carri
ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia
proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non
abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano
altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze.
Articolo 36 Chiunque intende esercitare il trasporto degli
animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli
animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere
l'autorizzazione dal prefetto della provincia nel cui territorio
trovasi la rimessa automobilistica, facendo regolare domanda nella
quale deve indicare: a) le proprie generalità ed il
domicilio; b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per
le operazioni di lavaggio e di disinfezione; c) il numero degli
autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali
nonché la sigla della provincia ed il numero di targa di
ciascuno. Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha
ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla
circolazione ed all'esercizio di tale trasporto.
Articolo 37 Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto
degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili
e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la
fuoruscita dei liquami. Quelli a furgone devono inoltre avere le
pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per
una sufficiente aerazione. Per il trasporto degli animali di
piccola taglia per i quali è possibile utilizzare autoveicoli e
rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve
essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoruscita dei
liquami.
Articolo 38 Il prefetto, prima di concedere l'autorizzazione,
fa accertare dal veterinario provinciale se: a) gli autoveicoli
ed i rimorchi posseggono i requisiti di cui al precedente
articolo; b) l'esercente dispone di adatti mezzi per le
operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione presso la propria
autorimessa ovvero presso altra convenientemente
attrezzata. L'autorizzazione è valevole per un anno.
Articolo 39 I trasporti di merci effettuati a mezzo di
autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da
cortile contenuti in gabbie o ceste purché queste non superino
complessivamente la metà del carico totale, sono esenti
dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti artt.
31, 36, 37 e 38. è fatto obbligo in ogni caso, di provvedere alla
pulizia e disinfezione delle gabbie o ceste nonché delle parti degli
automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali
provenienti dagli animali trasportati.
Articolo 40 I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito
alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in carri
chiusi e, ove non sia possibile, in carri aperti a condizione che il
carico sia totalmente coperto con un telone imbevuto di adatta
soluzione disinfettante a sua volta protetto dal normale
copertone. In tale caso le ossa e le unghie che non risultano
sgrassate e completamente essiccate devono essere anche irrorate con
abbondante ed idonea soluzione disinfettante. Il trasporto degli
animali morti, delle carni, dei prodotti ed avanzi di animali
colpiti da malattie infettive deve farsi con l'osservanza di
particolari cautele intese ad impedirne la diffusione.
CAPO VIII SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI PER RAGIONI DI PASCOLO.
ALPEGGIO. trANSUMANZA. PASCOLO VAGANTE
Articolo
41 Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi
(alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima
della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a
mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando
altresì i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o
transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla
domanda, informa subito il comune di destinazione della data
approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo
spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune è sufficiente
che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorità
comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia
veterinaria.
Articolo 42 Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per
la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario
comunale entro i tre giorni precedenti la partenza. Il
veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della
visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al
mod. n. 7 allegato al presente regolamento. I prefetti delle
province interessate provvedono ad istituire posti di controllo
sanitario nelle località di transito obbligato per il bestiame che
non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli.
L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di
sanità dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del
servizio dal prefetto. I certificati devono essere consegnati,
non più tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a
destinazione, all'autorità comunale del luogo. Il bestiame sui
pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli
sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo,
provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero
resi obbligatori. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali
(demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per
la monticazione sempreché non intervengano contrari motivi sanitari.
A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità comunale,
devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni
precedenti la partenza.
Articolo 43 Per il pascolo vagante delle greggi viene
rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale
libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel
quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è
autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli
accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed
antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. Qualsiasi
spostamento del gregge entro i confini del territorio comunale deve
essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità
comunale che lo concede ove ne sia riconosciuta la necessità e
sempreché l'interessato dimostri che dispone di pascolo nella
località nella quale intende spostare il gregge. Per gli
spostamenti fuori del comune di residenza l'interessato - valendosi
del mod. numero 8-A unito al libretto - deve presentare, almeno 15
giorni prima della partenza, domanda al sindaco del comune di
destinazione che, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza
l'introduzione del gregge nel comune stesso ove non ostino motivi di
polizia veterinaria, dandone comunicazione al sindaco del comune in
cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli
estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da
percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data
entro la quale il gregge deve raggiungere il pascolo di
destinazione. Per ogni successivo spostamento deve essere
presentata nuova domanda. Nel caso in cui il gregge sia stato
spostato senza regolare autorizzazione, il prefetto,
indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno
del gregge al comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro, e
sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere per altro pascolo
nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore. Le
modalità sopra indicate regolano anche lo spostamento del gregge
vagante che fosse condotto in transumanza e pertanto il libretto
sostituisce la domanda ed i certificati di cui ai precedenti artt.
41 e 42.
Articolo 44 L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica può disporre con apposita ordinanza che gli animali che
vengono spostati per l'alpeggio o per la transumanza siano
sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.
CAPO IX VIGILANZA AI CONFINI, AI PORTI ED AGLI AEROPORTI.
IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E trANSITO DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI,
DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI. ALPEGGIO E trAFFICO NELLE ZONE DI
CONFINE
Articolo 45 Agli effetti del disposto dell'art. 32
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, la visita sanitaria degli animali in
importazione, esportazione o transito e delle carni, dei prodotti ed
avanzi animali in importazione è fatta da veterinari di Stato o a
ciò delegati dallo Stato, nelle stazioni di confine, nei porti e
negli aeroporti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica e secondo gli orari stabiliti dai prefetti. I
predetti veterinari, presa visione dei certificati di origine e di
sanità che devono scortare gli animali, le carni ed eventualmente
gli altri prodotti animali, procedono a riconoscerne lo stato
sanitario, notando il risultato della visita e l'ammontare dei
diritti fissi relativi sopra il modulo speciale di lasciapassare
(all. modello n. 9), che viene da essi consegnato agli uffici di
dogana. Nei casi di mancanza dei certificati di origine e di
sanità oppure qualora questi siano riconosciuti irregolari o
scaduti, i veterinari ne danno immediata notizia oltreché al
prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
per le determinazioni del caso. Gli uffici di dogana non possono
far proseguire gli animali in importazione, esportazione o transito
e le carni, i prodotti ed avanzi animali in importazione se non dopo
aver ricevuto il lasciapassare attestante l'esito favorevole della
visita. I certificati di origine e di sanità devono essere
vistati dai veterinari addetti agli uffici di confine, di porto e di
aeroporto, all'atto della visita e scortare gli animali ed i
prodotti sino a destinazione. Per gli animali che si importano
temporaneamente i certificati di origine e di sanità possono servire
per la riesportazione degli animali stessi e devono pertanto essere
allegati alle bollette doganali.
Articolo 46 Nei casi accertati o sospetti di malattie
infettive o di morte, non riferibili a cause comuni, negli animali
in importazione o transito, quando non sia possibile respingerli,
gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto adottano
le misure necessarie informandone di urgenza oltre il prefetto,
l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per i
necessari provvedimenti. Quando casi di malattie infettive o di
morte si riscontrano tra gli animali in esportazione, i predetti
uffici ne informano il prefetto che dispone i relativi
provvedimenti.
Articolo 47 Allorché una malattia infettiva viene constatata
in un paese estero e ne deriva possibilità di contagio, l'Alto
Commissariato per la igiene e la sanità pubblica ordina le misure
proibitive o restrittive atte a proteggere il territorio
nazionale.
Articolo 48 L'importazione dall'estero degli animali, delle
carni dei prodotti ed avanzi animali da paesi con i quali esistono
speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle norme
stabilite nelle convenzioni stesse. Per le provenienze da paesi
con i quali non esistono convenzioni, e per i quali non sono in
vigore divieti o limitazioni, si osservano le norme stabilite dagli
articoli seguenti.
Articolo 49 L'importazione degli animali ruminanti e suini è
subordinata ad apposita autorizzazione, da concedersi di volta in
volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica su
domanda inoltrata dagli interessati per il tramite della Prefettura
della provincia cui gli animali sono destinati. L'importazione è
consentita alle seguenti condizioni: a) che gli animali siano
scortati da certificati di origine e di sanità rilasciati dalle
autorità del paese di provenienza. Detti certificati devono portare
l'indicazione della località di provenienza e di quella di
destinazione e portare la dichiarazione di un veterinario di Stato o
a ciò delegato dallo Stato attestante che gli animali dimorano da
almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20
chilometri, non si sono verificati durante lo stesso periodo di
tempo casi di malattie infettive trasmissibili alla specie di
animali cui i certificati si riferiscono, e che gli animali sono
stati visitati non prima del giorno precedente a quello della
partenza e riconosciuti sani. I certificati possono essere
cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero,
specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano
alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti
allo stesso destinatario. Quando gli animali da importare devono
essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario
che detti animali siano scortati da un certificato per ogni carro o
autoveicolo. La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e
può essere prorogata in seguito a nuova visita. Se la validità viene
a scadere durante il viaggio i certificati sono ritenuti validi sino
all'arrivo degli animali al confine o al porto. In caso di
manifestazione nei paesi di provenienza degli animali di malattie
infettive che non comportano divieto di importazione, l'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica può disporre che
detti certificati siano integrati da una dichiarazione attestante
che gli animali sono stati sottoposti a speciali trattamenti
immunizzanti o ad accertamenti diagnostici; b) che i certificati
di origine e di sanità che scortano i suini siano integrati da una
dichiarazione attestante che gli animali sono stati allegati in
regioni nel cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni
casi di trichinosi; c) che gli animali risultino sani alla visita
sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto attraverso il quale
avviene l'importazione; d) che al confine, al porto o
all'aeroporto i bovini non inoltrati direttamente ai macelli
subiscano la prova della tubercolina con esito negativo ed i bovini,
gli ovini ed i caprini da riproduzione subiscano idonee prove
diagnostiche per la brucellosi, pure con esito negativo.
Dall'applicazione di dette norme sono esenti gli animali che, per
speciali accordi intervenuti, sono scortati da un certificato
attestante che hanno subìto tali prove diagnostiche con esito
negativo nel paese di origine; e) che i suini siano sottoposti a
speciale marcatura al momento dell'importazione sotto controllo
veterinario. Quando particolari condizioni lo richiedono, la
marcatura può essere resa obbligatoria anche per gli animali di
altre specie. (Omissis) (1). (Omissis) (1). (Omissis)
(1).
(1) Comma abrogato dall'art. 26, n. 5, l. 30 aprile
1976, n. 397.
Articolo 50 L'importazione degli equini è subordinata alla
preventiva autorizzazione prevista dal 1º comma dell'articolo
precedente ed è consentita alle condizioni stabilite dalle lettere
a), c) ed e) dello stesso articolo. La visita sanitaria, da
eseguirsi al confine, al porto o all'aeroporto, deve essere
integrata dall'esecuzione della prova della malleina con esito
negativo. Dalla applicazione di detta norma sono esenti gli animali
che, per speciali accordi intervenuti, sono scortati da un
certificato attestante che hanno subìto tale prova diagnostica con
esito negativo nel paese di origine. I cavalli importati
temporaneamente per manifestazioni ippico-sportive sono esenti dalla
preventiva autorizzazione e dalla prova della malleina. In luogo dei
normali certificati di origine e di sanità detti cavalli possono
essere scortati da certificati rilasciati dalle Federazioni sport
equestri competenti e da una dichiarazione rilasciata da un
veterinario di Stato del paese di ultima provenienza, attestante la
sanità dell'animale.
Articolo 51 L'importazione del pollame e degli altri animali
da cortile è consentita a condizione che siano scortati dai
certificati di origine e di sanità previsti dal precedente art. 49,
lettera a), tenendo presente che i termini ivi fissati sono ridotti
da 30 a 15 giorni. Gli animali inoltre devono essere riconosciuti
sani alla visita sanitaria al confine, al porto o
all'aeroporto. Le uova da cova, per essere ammesse
all'importazione, devono essere scortate da un certificato
attestante che provengono da allevamenti indenni da pullorosi.
Articolo 52 I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione
purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti
l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo
Stato che gli animali provengono da località nella quale non si sono
verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire,
con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o
all'aeroporto. La selvaggina viva ed i volatili destinati alle
riserve di caccia sono ammessi all'importazione, quando non esistono
speciali divieti o limitazioni, purché scortati da certificati di
origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di
Stato o a ciò delegato dallo Stato che il paese di provenienza è
indenne da tularemia e da altre malattie infettive trasmissibili
alla specie di animali cui i certificati si riferiscono. Devono
subire inoltre con esito favorevole la visita sanitaria al confine,
al porto o all'aeroporto. Alle stesse condizioni sono ammessi
all'importazione anche gli animali da pelliccia appartenenti a
specie non esotiche. Gli animali esotici sono ammessi
all'importazione previo favorevole controllo sanitario purché
provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o
limitazioni disposti a norma del precedente art. 47 e purché
scortati da certificati di origine e di sanità. I certificati che
scortano i ruminanti e i suini provenienti da parchi e giardini
zoologici situati in paesi per i quali non sono in vigore divieti o
limitazioni, devono portare anche una dichiarazione dei rispettivi
direttori attestante che gli animali sono nati o hanno dimorato per
non meno di 6 mesi in detti parchi o giardini zoologici. I
certificati che scortano i pappagalli ed eventualmente gli altri
volatili recettivi alla psittacosi devono attestare che il paese di
provenienza è indenne da tale malattia. Le api sono ammesse
all'importazione su presentazione di un certificato di origine e di
sanità portante l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò
delegato dallo Stato che in un raggio di 5 chilometri dall'apiario
di provenienza non sono state constatate malattie delle api da
almeno 6 mesi, e previo favorevole controllo sanitario. I pesci
destinati al ripopolamento delle acque interne sono ammessi
all'importazione previo favorevole controllo sanitario.
Articolo 53 Le carni fresche, refrigerate, congelate, salate,
affumicate, insaccate, in scatola o in altro modo preparate, le
conserve di carne, i brodi e gli estratti di carne, i lardi, le
pancette e le guance suine, lo strutto e gli altri grassi animali
per uso alimentare allo stato naturale o fusi, nonché i volatili da
cortile, i conigli e la selvaggina uccisi, per essere ammessi
all'importazione, devono essere scortati da certificati di origine e
di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò
delegato dallo Stato che le carni e gli altri prodotti di cui sopra
sono sani ed atti incondizionatamente alla alimentazione umana e che
provengono da animali riconosciuti sani prima della
macellazione. Nei certificati che scortano le carni suine, i
lardi ed i preparati di carne suina, eccettuati quelli cotti, deve
essere specificato che provengono da suini allevati in regioni nel
cui territorio non si sono verificati da almeno 3 anni casi di
trichinosi e che sono stati sottoposti ad esame trichinoscopico con
esito negativo. Le carni e gli altri prodotti sopra elencati
devono corrispondere ai requisiti prescritti in materia dalle norme
vigenti nella Repubblica e subire con esito favorevole, la visita
sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. [L'importazione
delle carni equine, canine e feline fresche, refrigerate, congelate
o comunque preparate, è vietata] (1).
(1) Disposizione
abrogata dall'art. 26, l. 29 novembre 1971, n. 1073.
Articolo 54 Il pesce e gli altri prodotti alimentari della
pesca freschi, refrigerati o congelati, di provenienza estera, sono
ammessi all'importazione previa favorevole visita sanitaria al
confine, al porto o all'aeroporto. Alle stesse condizioni è
consentita l'importazione del pesce secco, salato o
affumicato. Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca,
conservati in scatola o altro recipiente, sono ammessi
all'importazione previo favorevole controllo sanitario. I recipienti
devono portare le indicazioni prescritte dalle norme vigenti in
materia nella Repubblica ed i prodotti essere scortati da
certificati di origine e di sanità muniti del visto dell'autorità
governativa del paese di origine. Detti certificati devono attestare
che i prodotti sono stati lavorati in condizioni di salubrità e
sottoposti ad efficace processo di sterilizzazione o ad altro
processo di conservazione riconosciuto idoneo.
Articolo 55 Le quantità sino a 5 chilogrammi di carni e di
prodotti della pesca, dei quali è consentita l'importazione ai sensi
dei precedenti artt. 53 e 54, possono essere introdotte senza
presentazione di certificato di origine e di sanità e senza
sottostare alla visita sanitaria ed alle altre formalità prescritte,
quando sono importate direttamente dai viaggiatori o spedite a mezzo
pacco postale o ferroviario con destinazione a privati per uso
personale e non di commercio
Articolo 56 Le pelli secche o salate secche, le budella e le
vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa e gli
avanzi animali in genere allo stato secco, le lane lavate, le farine
di pesce, i grassi fusi per uso industriale non alimentare sono
ammessi all'importazione da qualunque provenienza senza obbligo di
presentazione di certificati di origine e di sanità, previo
favorevole controllo sanitario. Le pelli, le budella e le
vesciche in salamoia sono ammesse all'importazione da qualunque
provenienza, purché scortate da certificati di origine e di sanità
portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato
dallo Stato che i detti prodotti sono stati sottoposti a salagione
ad umido per almeno 30 giorni. Sono altresì ammessi
all'importazione da qualunque provenienza le setole, i crini, i
peli, le piume, le farine di carne, di ossa e di sangue per uso
zootecnico, purché abbiano subìto un trattamento di sterilizzazione
riconosciuto idoneo agli effetti della profilassi veterinaria. Il
trattamento subìto deve risultare da certificati di origine e di
sanità rilasciati nei modi sopraindicati. Per le pelli sottoposte ad
un trattamento di sterilizzazione il certificato è richiesto
soltanto se non sono allo stato di secchezza.
Articolo 57 Sono ammessi all'importazione, purché provenienti
da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, le
pelli fresche o salate fresche, nonché le budella, le vesciche e i
cagli freschi o salati freschi. Detti prodotti devono essere
scortati da certificati di origine e di sanità portanti
l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo
Stato che provengono da animali indenni da malattie infettive e
diffusive. Le lane sucide sono ammesse all'importazione senza
obbligo di certificato di origine e di sanità, purché da altri
documenti di scorta risulti la provenienza da paesi per i quali non
sono in vigore divieti o limitazioni. Le pelli fresche degli
animali macellati a bordo delle navi sono ammesse all'importazione
su presentazione di una dichiarazione del comandante della nave
attestante che provengono da animali imbarcati in porti di paesi per
i quali non sono in vigore divieti o limitazioni.
Articolo 58 L'esportazione all'estero degli animali delle
specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli
animali da cortile, dei prodotti ed avanzi animali verso paesi con i
quali esistono speciali convenzioni veterinarie è disciplinata dalle
norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le destinazioni
verso i paesi con i quali non esistono convenzioni, salvo che
disposizioni dei paesi stessi non richiedano diversamente, si
osservano le norme stabilite dai successivi artt. 59 e 60.
Articolo 59 Gli animali da esportare delle specie indicate nel
precedente articolo devono essere scortati da certificati di origine
e di sanità, conformi al mod. n. 10 allegato al presente
regolamento, rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato
dallo Stato ed attestanti che gli animali dimorano da almeno 30
giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri,
non si sono verificati da almeno 30 giorni casi di malattie
infettive e diffusive trasmissibili alla specie di animali cui i
certificati si riferiscono e che gli animali sono stati visitati non
prima del giorno precedente a quello della partenza e riconosciuti
sani. Per gli animali da cortile i termini suindicati sono
ridotti da 30 a 15 giorni. I certificati possono essere
cumulativi purché contengano le indicazioni relative al numero,
specie, razza e categoria degli animali e purché questi appartengano
alla stessa specie, provengano dalla stessa località e siano diretti
allo stesso destinatario. Quando gli animali da esportare devono
essere caricati su più carri ferroviari o autoveicoli è necessario
che siano scortati da un certificato per ogni carro o
autoveicolo. La validità dei certificati è fissata in 6 giorni e
può essere prorogata in seguito a nuova visita. Allorché per
l'esportazione di animali di altre specie vengono richiesti
certificati di origine e di sanità, essi devono essere rilasciati da
un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato o compilati
secondo le norme in vigore nei paesi di destinazione. I cavalli
destinati alle manifestazioni ippicosportive all'estero quando dai
paesi di destinazione non sia richiesto diversamente anziché dai
prescritti certificati di origine e di sanità possono essere
scortati da certificati rilasciati dalla Federazione italiana sport
equestri con la dichiarazione di un veterinario di Stato o a ciò
delegato dallo Stato attestante la sanità degli animali. Tutti
gli animali in esportazione devono subire, con esito favorevole, la
visita sanitaria al momento di uscita dal territorio della
Repubblica.
Articolo 60 I certificati di origine e di sanità per
l'esportazione all'estero di carni, di prodotti ed avanzi animali e
di materie ed oggetti atti alla propagazione delle malattie
infettive degli animali devono essere rilasciati da un veterinario
di Stato o a ciò delegato dallo Stato e compilati secondo le norme
in vigore nei paesi di destinazione.
Articolo 61 Il transito degli animali attraverso il territorio
nazionale con diretta destinazione ad altri paesi, quando non
esistono speciali convenzioni veterinarie, è consentito dall'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, su richiesta delle
competenti autorità del paese di destinazione, con l'osservanza di
norme da stabilirsi di volta in volta, e sempreché provengano da
paese per il quale non sono in vigore divieti o limitazioni. In ogni
caso gli animali devono essere scortati da certificati di origine e
di sanità sui quali il veterinario di Stato, all'atto della visita
al confine, al porto o all'aeroporto di entrata nel territorio della
Repubblica, deve apporre il proprio visto. Nessuna formalità è
richiesta per il transito delle carni, dei prodotti ed avanzi
animali, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore
divieti o limitazioni.
Articolo 62 Gli animali condotti all'alpeggio dall'estero
all'interno e viceversa nelle zone di confine, devono essere
scortati da certificati di origine e di sanità, subire la visita
sanitaria, con esito favorevole, al confine e sottostare alle altre
misure sanitarie che possono essere prescritte, salvo che speciali
convenzioni o accordi non dispongano diversamente. Le stesse
disposizioni sono applicabili al movimento giornaliero di animali
appartenenti agli abitanti delle zone di confine, effettuato nelle
due direzioni per pascolo, lavori agricoli o trasporti in
genere.
CAPO X DISINFEZIONI
Articolo 63 Le disinfezioni nei
casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle
autorità sanitarie devono eseguirsi sotto la vigilanza dei
veterinari comunali o, in mancanza di essi, di altri veterinari
all'uopo incaricati dai sindaci. Le disinfezioni nelle stazioni
di confine, nei porti e negli aeroporti sono eseguite sotto la
vigilanza dei veterinari incaricati del servizio ai sensi del
precedente art. 45.
Articolo 64 Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono
far pulire, lavare e disinfettare, con le modalità stabilite
dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, i carri
che hanno servito al trasporto di animali, di prodotti ed avanzi
animali, di regola entro 24 ore dallo scarico. Se non è possibile
eseguire le predette operazioni nella stazione di arrivo, i carri
devono essere piombati e spediti ad una stazione vicina dotata dei
necessari impianti. A cura delle stesse amministrazioni
ferroviarie e tranviarie, devono essere puliti, lavati e
disinfettati i piani caricatori ed ogni altro luogo di sosta o di
passaggio degli animali nonché i ponti mobili e tutti gli attrezzi
che hanno servito al carico ed allo scarico. Per le navi che
hanno trasportato animali devono provvedere alle operazioni di
lavaggio e di disinfezione i comandanti delle navi stesse. Per gli
aeromobili devono provvedere le società esercenti le linee di
navigazione aerea. Gli autoveicoli che hanno trasportato animali
devono essere puliti, lavati e disinfettati subito dopo eseguito lo
scarico. Se nel luogo ove questo avviene non esistono adeguati mezzi
per compiere le dette operazioni, l'autoveicolo deve essere condotto
a vuoto alla propria autorimessa o ad altra convenientemente
attrezzata o nei posti di disinfezione stabiliti dai comuni presso i
mercati o i pubblici macelli. Gli autoveicoli non disinfettati
devono portare all'esterno un cartello bianco con la scritta «da
disinfettare». A comprovare l'avvenuta disinfezione viene applicato
sugli autoveicoli un cartello giallo con la scritta «disinfettato» e
sul quale devono essere apposti la data ed il timbro dell'impresa
che ha eseguito l'operazione. La disinfezione degli autoveicoli,
nei casi in cui ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del
presente regolamento, deve essere eseguita prima del carico sotto la
vigilanza del servizio veterinario comunale. L'incaricato della
vigilanza deve apporre sul cartello con la scritta «disinfettato» il
bollo del comune, la data e la propria firma. Nei casi di
trasporti di animali infetti, in prova delle avvenute disinfezioni,
il veterinario incaricato della vigilanza su tale servizio redige
apposito verbale conforme al mod. 11 allegato al presente
regolamento.
CAPO XI DISCIPLINA DEI trATTAMENTI IMMUNIZZANTI, DELLE
INOCULAZIONI DIAGNOSTICHE E DELLA PRODUZIONE DEI
VIRUS
Articolo 65 I trattamenti immunizzanti con sieri,
vaccini, virus e prodotti similari nonché le inoculazioni
diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari. I trattamenti
immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previsti come
obbligatori dal presente regolamento o resi obbligatori dal prefetto
in esecuzione delle disposizioni del regolamento stesso, devono
essere eseguiti dai veterinari comunali o da veterinari
appositamente autorizzati dal prefetto. Per quelli facoltativi da
praticarsi su richiesta dei privati non occorre preventiva
autorizzazione prefettizia, salvo le limitazioni previste nel Titolo
II del presente regolamento sull'impiego di determinati prodotti per
la profilassi della peste suina, della brucellosi e del vaiolo
ovino. Gli animali trattati non possono essere trasferiti dai
ricoveri o dai pascoli sino a quando non hanno conseguito
un'efficace protezione immunitaria. Di tutti i dati riguardanti i
trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche eseguiti dai
veterinari liberi esercenti deve essere data comunicazione al
veterinario comunale che è tenuto a trasmetterli al veterinario
provinciale, unitamente a quelli relativi ai trattamenti da lui
stesso eseguiti, valendosi del mod. n. 12 allegato al presente
regolamento.
Articolo 66 L'inoculazione di animali con virus dell'afta
epizootica, della peste suina e del vaiolo ovino, allo scopo di
preparare prodotti immunizzanti, deve essere autorizzata dall'Alto
Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ed eseguita sotto il
controllo del veterinario provinciale. L'importazione e
l'impiego, anche a solo scopo sperimentale, di virus e di
microrganismi patogeni in genere agenti di malattie esotiche sono
parimenti soggetti a preventiva autorizzazione dell'Alto
Commissario.
CAPO XII DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA LOTTA CONtrO LE
MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
Articolo
67 Per la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli
animali i veterinari provinciali e comunali si avvalgono dell'opera
degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, occorrendo, di quella
dei Laboratori provinciali d'igiene e profilassi; possono altresì
richiedere la consulenza delle Facoltà di medicina
veterinaria. Per la lotta contro le malattie delle api e dei
pesci si avvalgono anche, rispettivamente, degli Istituti
specializzati in apicoltura e degli Stabilimenti ittiogenici
competenti per territorio. Gli Istituti zooprofilattici
sperimentali svolgono la loro azione sotto la vigilanza e le
direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.
Per quanto riguarda l'attività diagnostica e l'assistenza tecnica
nei confronti delle malattie infettive e diffusive i detti Istituti
prestano la loro opera gratuitamente.
Articolo 68 Il veterinario provinciale ai fini della
profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione
o autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di
particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o
conseguire il risanamento di quelli infetti. Il Ministro per la
sanità può predisporre piani di profilassi e di risanamento da
applicare su tutto o parte del territorio nazionale includendovi
l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale
da eseguirsi secondo le modalità e i criteri che dovranno all'uopo
essere impartiti. Il Ministro per la sanità può altresì disporre,
qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di
determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano
siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di
conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della
diffusione delle malattie medesime. Allo stesso scopo, il Ministro
per la sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari
trattamenti i prodotti e gli avanzi animali, non destinati
all'alimentazione dell'uomo e per i quali sia stata disposta la
distruzione (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 3,
l. 23 gennaio 1968, n. 34.
Articolo 69 Gli allevamenti nei quali vengono attuati piani
organici di risanamento basati sulla formazione di nuclei indenni,
secondo metodi e modalità approvati dall'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità pubblica, devono essere inscritti in uno
speciale registro da tenersi dal veterinario provinciale presso le
singole Prefetture. Agli allevamenti riconosciuti indenni dalla
malattia considerata, e per i singoli animali a questi appartenenti,
viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario
provinciale.
Articolo 70 L'indennità da corrispondere ai proprietari degli
animali abbattuti ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è
fissata dal prefetto nello stesso decreto con il quale ordina
l'abbattimento, in base alla proposta contenuta nella relazione
tecnica del veterinario provinciale e dalla quale, oltre alla
necessità dell'abbattimento, deve risultare anche il valore da
attribuirsi a ciascun animale. Il prefetto provvede quindi all'invio
degli atti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica
per il pagamento della quota a carico dello Stato, e di copia del
decreto di abbattimento e di liquidazione dell'indennità stessa
all'amministrazione provinciale per il pagamento della quota di sua
spettanza.
TITOLO II NORME SANITARIE SPECIALI CONtrO LE MALATTIE
INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI
CAPO I AFTA
EPIZOOTICA
Articolo 71 (Omissis) (1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n.
229.
Articolo 72 (Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato
dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 73 (Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato
dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
Articolo 74 (Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato
dall'art. 18, d.p.r. 1º marzo 1992, n. 229.
CAPO II PESTE BOVINA
Articolo 75 Il sindaco,
ricevuta la denuncia di peste bovina, dispone per l'adozione
d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente
il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Il prefetto, a
norma di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 11 e dall'art.
13 del presente regolamento, emana l'ordinanza di zona infetta e di
protezione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 265 del testo unico
delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, ordina, sotto la direzione e la vigilanza del veterinario
provinciale, l'immediato abbattimento sul posto: a) degli animali
ammalati; b) degli animali sospetti di malattia; c) degli
animali che, pure non avendo avuto contatto diretto con ammalati o
sospetti, sono stati comunque esposti a pericolo di
contaminazione. Sono vietati lo scioglimento e l'utilizzazione di
qualsiasi parte degli animali morti per peste bovina e di quelli
abbattuti di cui alla lett. a) e b) che devono essere distrutti a
norma dell'articolo 10, lett. e), del presente regolamento. Le
carni ed i visceri degli animali di cui alla lett. c) possono essere
utilizzati per l'alimentazione, previa ispezione sanitaria, secondo
le disposizioni vigenti in materia. La misura dell'indennità di
abbattimento per gli animali di cui alla lett. c) deve essere
calcolata tenendo conto dell'utile ricavato dal proprietario per la
vendita delle carni e delle pelli. Il provvedimento prefettizio
di zona infetta può essere revocato, con le modalità stabilite
dall'art. 16 del presente regolamento, soltanto dopo trascorsi 60
giorni dall'ultimo caso di morte o di abbattimento degli animali
ammalati o sospetti.
CAPO III PLEURO-POLMONITE ESSUDATIVA CONTAGIOSA DEI
BOVINI
Articolo 76 Il sindaco, ricevuta la denuncia di
pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, dispone per
l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa
telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata
comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica. Il prefetto, a norma di quanto disposto dall'ultimo
comma dell'art. 11 e dall'art. 13 del presente regolamento, emana
l'ordinanza di zona infetta e di protezione. Inoltre, ai sensi
dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dispone l'abbattimento
sul posto dei bovini ammalati e sospetti di malattia, nonché, quando
la misura è ritenuta necessaria ai fini della sicura estinzione del
focolaio, di quelli sospetti di contaminazione. Gli animali morti
in seguito alla malattia e le carni dichiarate non commestibili
debbono essere distrutti a norma dell'art. 10, lett. e), del
presente regolamento. Le pelli possono essere utilizzate dopo essere
state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta
efficacia.
Articolo 77 Gli animali sospetti di contaminazione, che non
siano stati abbattuti a norma del 2º comma dell'articolo precedente,
devono essere isolati e sequestrati per un periodo non inferiore a 6
mesi sotto vigilanza del veterinario comunale. Durante il
sequestro ne è permessa la macellazione sul posto, previo parere
favorevole del veterinario comunale. Il trasporto delle carni in
altre località deve farsi con le necessarie cautele profilattiche
determinate dal veterinario provinciale. è pure ammessa al
consumo alimentare, secondo le disposizioni vigenti in materia e
soltanto entro la zona infetta, la carne fresca, degli animali
ammalati o sospetti, abbattuti d'ordine prefettizio. Ne è consentito
altresì il consumo fuori della zona infetta a condizione che la
carne sia stata salata o in altro modo conservata per un periodo non
inferiore a 30 giorni. In ogni caso i polmoni e gli altri visceri
devono essere distrutti. La misura dell'indennità di abbattimento
degli animali, stabilita dal citato art. 265 del testo unico delle
leggi sanitarie, deve essere calcolata tenendo conto dell'utile
ricavato dalla vendita delle carni e delle pelli. La revoca del
provvedimento prefettizio di zona infetta può farsi soltanto, con le
modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento, quando gli
animali ammalati o sospetti di malattia sono morti o sono stati
abbattuti e quando i sospetti di contaminazione sottoposti ad
isolamento, trascorsi almeno sei mesi, non manifestano sintomi
sospetti di malattia.
CAPO IV VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA, SUI MERCATI, SULLE
FIERE ED ESPOSIZIONI DI ANIMALI E SUI PUBBLICI
ABBEVERATOI
Articoli da 78 a 82 (Omissis)
(1).
(1) Articoli abrogati dall'art. 26, d.m. 18 ottobre
1991, n. 427.
CAPO V RABBIA
Articolo 83 Il sindaco deve provvedere
alla profilassi della rabbia prescrivendo: a) la regolare
notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel
territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza
sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve
essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore,
anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario
comunale; b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una
speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto
della denuncia; c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non
condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo
aperto al pubblico; d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio
per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di
trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza
museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da
sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e
quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la
guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze
armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.
Articolo 84 I comuni devono provvedere al servizio di cattura
dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani
catturati e per l'osservazione di quelli sospetti. Il prefetto,
quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un sevizio
di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme
per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai
comuni e dalla provincia.
Articolo 85 I cani catturati perché trovati vaganti senza la
prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili comunali
per il periodo di 3 giorni. trascorsi i 3 giorni senza che i
legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani
sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasici ovvero
concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano
richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86,
87 e 90 (1).
(1) Vedi, ora, art. 2, l. 14 agosto 1991, n.
281.
Articolo 86 I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o
animali, ogni qualvolta sia possibile catturarli, devono essere
isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali.
L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del
possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente
rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi
la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la
vigilanza da parte del veterinario comunale. Alla predetta
osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i
gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni
riferibili all'infezione rabica, nonché in sede opportuna, gli altri
mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della
diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro
mantenimento in vita può essere assicurato senza
pericolo. Durante il predetto periodo di osservazione gli animali
non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti. Nei casi
di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento
degli animali. Qualora, durante il periodo di osservazione,
l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto
formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di
laboratorio. è vietato lo scuoiamento degli animali morti per
rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10,
lettera e), del presente regolamento. Il luogo dove è stato
isolato l'animale deve essere disinfettato.
Articolo 87 I cani ed i gatti morsicati da altro animale
riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola,
essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non
debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per
avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su
richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può
essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel
canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale
dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza
sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare
i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati
da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti morsicati
da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli
10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è
mantenuto sano. Nel caso che l'animale venga sottoposto a
vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5
giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi
dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può
essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel
periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante
il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve
essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti
universitari o zooprofilattici. I cani ed i gatti morsicati
possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del
presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto
entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il
periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga
ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5º, 6º
e 7º del precedente articolo.
Articolo 88 Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i
caprini ed i suini morsicati da animali riconosciuti rabidi o
rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo di osservazione di
mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i bufalini possono
essere abiditi al lavoro purché posti in condizione di non nuocere
alle persone. La disposizione prevista dal 4º comma dell'articolo
precedente è applicabile anche per gli animali delle specie
sopraindicate. Il latte prodotto durante il periodo di
osservazione è ammesso al consumo soltanto previa bollitura. Gli
animali in osservazione non possono essere spostati senza
autorizzazione del sindaco, da concedersi per imperiose esigenze di
pascolo o per lavori agricoli o per macellazione quando questa sia
consentita, giusta le disposizioni vigenti in materia. Se durante
il periodo di osservazione l'animale per qualsiasi motivo viene
abbattuto o muore dopo il quinto giorno, deve essere interamente
distrutto col divieto di scuoiamento.
Articolo 89 Le disposizioni del precedente articolo sono
applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di
altra specie.
Articolo 90 Nel comune in cui sono stati constatati casi di
rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da un
cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei
precedenti articoli, deve prescrivere: a) che nei 60 giorni
successivi i cani, anche se muniti di museruola, non possono
circolare se non condotti al guinzaglio e che i cani accalappiati
non siano restituiti ai possessori se non abbiano subito
favorevolmente il periodo di osservazione di mesi 6, riducibili a
mesi 2 qualora i cani vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica
post-contagio con le modalità stabilite dal precedente art.
87; b) che i possessori di cani segnalino immediatamente
all'autorità comunale l'eventuale fuga dei propri cani ovvero il
manifestarsi in essi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare
l'inizio della malattia come ad esempio: cambiamento d'indole,
tendenza a mordere, manifestazioni di paralisi, impossibilità della
deglutizione.
Articolo 91 Nei casi in cui l'infezione rabida assuma
preoccupante diffusione il prefetto può ordinare agli agenti adibiti
alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica di
procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani
e dei gatti vaganti, ed adottare qualunque altro provvedimento
eccezionale atto a estinguere l'infezione.
Articolo 92 Il prefetto può rendere obbligatoria la
vaccinazione antirabbica pre-contagio di determinate specie di
animali, previo nulla osta dell'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità pubblica.
CAPO VI VAIOLO OVINO
Articolo 93 Nei casi di
denuncia di vaiolo ovino il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti
dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento, dispone: a)
l'identificazione e la visita sanitaria delle greggi che per essere
state a contatto diretto o indiretto con quelle ammalate, specie
mediante il pascolo promiscuo o in ricoveri comuni, devono essere
considerate sospette di contaminazione; b) la disinfezione dei
ricoveri nei quali hanno sostato greggi infette durante la
transumanza o il pascolo vagante; c) le misure di precauzione da
osservarsi per la tosatura, allo scopo di evitare la propagazione
della malattia; d) il divieto di destinare all'alimentazione il
latte prodotto da animali febbricitanti. Il sindaco può
autorizzare la macellazione sul posto, oltre che degli animali sani,
anche di quelli ammalati o sospetti. I visceri e le mammelle devono
essere distrutti. Gli animali morti sono trattati a norma
dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento, essendone
permesso lo scuoiamento. Le pelli e la lana possono essere
trasportate fuori della zona infetta dopo subìto idoneo trattamento
disinfettante.
Articolo 94 Il permesso di spostamento dalle zone infette o di
protezione è concesso dal prefetto con le norme degli articoli 14 e
15 del presente regolamento. Per ragioni di pascolo stagionale lo
spostamento può essere consentito soltanto per gli animali che sono
stati immunizzati e con l'osservanza delle precauzioni da stabilirsi
dal veterinario provinciale. Quando gli animali sono diretti ad
altra provincia deve esserne data comunicazione telegrafica al
prefetto della provincia di destinazione ed anche ai prefetti delle
province di transito nel caso che lo spostamento abbia luogo per via
ordinaria.
Articolo 95 I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono
revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del
presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo
caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.
Articolo 96 Il prefetto può ordinare il trattamento
immunizzante degli ovini sani esposti a pericolo di
contaminazione. è vietata la vaiolizzazione con virus
integrale.
CAPO VII AGALASSIA CONTAGIOSA DEGLI OVINI E DEI
CAPRINI
Articolo 97 Nei casi di agalassia contagiosa degli
ovini e dei caprini sono applicabili, di massima, le disposizioni
contenute nel precedente Capo, tenendo presente quanto segue: a)
il latte degli animali ammalati non può essere comunque
utilizzato; b) il permesso di spostamento è concesso dal prefetto
con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento; c)
i trattamenti immunizzanti possono essere ordinati dal prefetto per
gli animali esposti a pericolo di contaminazione.
Articolo 98 Nei casi di affezioni influenzali degli equini il
sindaco, oltre alle misure previste dall'art. 10 del presente
regolamento, può disporre temporaneamente la sospensione della monta
pubblica equina nell'ambito della zona infetta qualora sia stata
dichiarata. Il prefetto, ai sensi dell'art. 13 del presente
regolamento, può dichiarare la zona di protezione ed ordinare, tra
gli altri provvedimenti: a) la sospensione dei mercati, delle
rassegne, fiere ed esposizioni di equini; b) la sospensione della
monta pubblica equina; c) la disinfezione periodica delle stalle
di sosta. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono
revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del
presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo
caso di malattia. Dei provvedimenti adottati e della loro revoca
deve essere data comunicazione alle autorità militari interessate ed
al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione (1).
(1)
Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22 settembre 1955, n.
1298.
CAPO IX ANEMIA INFETTIVA DEGLI EQUINI
Articolo
99 Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le
ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del
presente regolamento includendovi anche i seguenti
provvedimenti: a) isolamento degli equini con sintomi manifesti
di malattia e con esito positivo degli accertamenti di laboratorio.
Detti animali devono essere contrassegnati con marchio a fuoco,
portante le lettere A.I., sullo zoccolo anteriore destro; b)
osservazione, per la durata di almeno un anno, degli equini sospetti
che devono essere sottoposti periodicamente ad indagini
diagnostiche; c) disinfezioni ripetute delle scuderie e
distruzione degli insetti ematofagi; d) divieto di introdurre
qualsiasi equino proveniente da allevamenti indenni nelle scuderie
adibite all'isolamento degli animali infetti. Gli equini isolati
di cui alla lettera a) possono essere adibiti al lavoro entro i
limiti dell'azienda agricola, ma non alla riproduzione. Il loro
spostamento a scopo di macellazione è soggetto ad autorizzazione del
prefetto a norma degli articoli 14 e 15 del presente
regolamento.
Articolo 100 I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco
sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16
del presente regolamento, quando tutti gli equini ammalati
sottoposti ad isolamento sono morti o sono stati abbattuti e quando
i sospetti, trascorso almeno un anno, non manifestano segni
apparenti di malattia. Dei provvedimenti adottati e della loro
revoca deve essere data comunicazione all'autorità militare
interessata ed al Deposito cavalli stalloni (1) della
circoscrizione.
(1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex
d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.
CAPO X INFLUENZA DEI BOVINI
Articolo 101 Nei casi di
influenza dei bovini il sindaco dispone il sequestro delle stalle
infette secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente
regolamento. Il provvedimento è revocato, con le modalità
stabilite dal 1º comma dell'art. 16 del presente regolamento,
trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo caso di malattia.
CAPO XI TUBERCOLOSI
Articolo 102 Pervenuta la
denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le
indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle
prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a
rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia
nell'allevamento. Nei riguardi dei bovini affetti da tubercolosi
il sindaco, in conformità del disposto dell'articolo 10 del presente
regolamento, prescrive i seguenti provvedimenti: a) isolamento e
sequestro in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della
stalla comune, sino ad avvenuta macellazione, con divieto di usare
abbeveratoi adibiti per gli altri animali; b) marcatura
all'orecchio destro consistente nell'asportazione con apposita
tenaglia di un lembo di padiglione a forma di T, iscritto in un
quadrato avente il lato di cm 2,8 con l'asta disposta normalmente al
margine inferiore del padiglione medesimo; c) disinfezione
periodica della stalla e particolarmente delle poste occupate dagli
animali infetti; d) divieto di utilizzare il latte per
l'alimentazione umana, nel caso in cui si tratti di tubercolosi
clinicamente manifesta. Tale prodotto può essere utilizzato per gli
animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato; e)
divieto di monta. I bovini che hanno presentato reazione negativa
alla tubercolina sono sottoposti a periodici controlli allo scopo di
accertare l'eventuale comparsa di nuovi casi di infezione e di
permettere l'applicazione delle misure sopra indicate nei riguardi
degli animali colpiti. Sono vietati i trattamenti immunizzanti
contro la tubercolosi. I provvedimenti suindicati sono
applicabili anche quando il sospetto dell'esistenza della
tubercolosi in una stalla viene segnalato da un veterinario, sulla
base della prova tubercolinica o delle prove di laboratorio o
dell'esame clinico o dell'esame anatomopatologico effettuato su
animali vivi, macellati o morti provenienti da detta stalla
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. 31 marzo
1976, n. 124.
Articolo 103 La prova diagnostica della tubercolina è
obbligatoria, oltre che per gli animali lattiferi nei casi
contemplati dalle disposizioni vigenti, anche per i tori destinati
alla monta pubblica e privata - esclusi quelli allevati allo stato
brado - all'atto della prima approvazione ed in seguito ogni anno.
L'esecuzione di detta prova può essere procrastinata di un anno
dalla prima approvazione qualora i tori provengano da allevamenti
dichiarati indenni da tubercolosi. Dalla monta pubblica e privata
sono esclusi i tori per i quali l'esito dell'anzidetta prova è stato
positivo. Essi devono essere marcati all'orecchio destro nel modo
previsto dal precedente articolo 102, lettera b) (1). I tori
adibiti alla fecondazione artificiale devono, in ogni caso,
presentare reazione negativa alla tubercolina.
(1)
L'attuale comma secondo così sostituisce gli originari commi secondo
e terzo per effetto dell'art. 9, l. 31 marzo 1976, n. 124.
Articolo 104 Nei casi di tubercolosi degli animali di altre
specie si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel
precedente articolo 102. I cani, i gatti, le scimmie e gli
psittaci riconosciuti affetti da tubercolosi devono, con
provvedimento del sindaco, essere soppressi, ed i locali e gli
oggetti che possono essere stati contaminati, accuratamente
disinfettati (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art.
10, l. 31 marzo 1976, n. 124.
CAPO XII BRUCELLOSI
Articolo 105 Ai fini
dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di
brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi
deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove
allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a
tutti gli animali recettivi del gruppo (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 106 Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini,
il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente
regolamento, dispone i seguenti provvedimenti: a) isolamento e
sequestro degli animali infetti; b) distruzione dei feti e degli
invogli fetali; c) ripetute disinfezioni dei ricoveri e
particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o
aborto; d) divieto, giusta le disposizioni vigenti in materia di
destinare al consumo diretto il latte proveniente dai soggetti
infetti se non previamente bollito o comunque risanato con la
pasteurizzazione o altro idoneo mezzo; e) divieto di monta delle
bovine delle stalle infette con tori di allevamenti sani o di
pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione
della fecondazione artificiale; f) divieto di spargere nei
terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30
giorni dalla loro raccolta nelle concimaie.
Articolo 107 Nei riguardi degli ovini e dei caprini il
sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo ed
in quanto applicabili, prescrive: a) l'identificazione degli
animali infetti mediante adatte prove diagnostiche da praticarsi su
tutto il gregge; b) isolamento degli animali infetti e sequestro
degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione
(1); c) il divieto dell'ammissione al consumo dei latticini,
anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non
preparati con latte risanato o che non abbiano subìto la
stagionatura per un periodo di 75 giorni.
(1) Lettera così
sostituita dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n. 397.
Articolo 108 Nei casi di brucellosi dei suini si adottano, in
quanto applicabili, le misure indicate nel precedente art. 106.
Articolo 109 Gli accertamenti diagnostici di cui al 2º comma
del precedente art. 105 sono obbligatori nei riproduttori maschi
della specie bovina, bufalina, ovina e caprina destinati alla monta
pubblica ed alla fecondazione artificiale all'atto della prima
approvazione ed in seguito ogni anno. Il prefetto inoltre può
renderli obbligatori: a) per le greggi transumanti o al pascolo
vagante; b) per i caprini adibiti alla produzione del latte
compresi i riproduttori maschi. Nei riguardi dei soggetti che
reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si
applicano le misure previste dal precedente articolo 107
(1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile
1976, n. 397.
Articolo 110 I provvedimenti sanitari
disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal
primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando: a)
gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che trattandosi di
pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto
alla successiva lettera b); b) gli animali eventualmente rimasti
nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno
manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei
settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami
sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno sei
settimane l'uno dall'altro. Tuttavia tali esami non sono
richiesti per: 1) gli animali non vaccinati che si trovano in età
prepubere; 2) gli animali vaccinati in età prepubere, sempreché
non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per
ottenere risultati attendibili dagli esami stessi (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 31, l. 30 aprile 1976, n.
397.
Articolo 111 La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei
mesi deve essere autorizzara dalle competenti autorità sanitarie. I
bovini vaccinati devono essere contrassegnati secondo le istruzioni
all'uopo impartite dal Ministero della sanità (1). Nelle zone
normalmente indenni da brucellosi l'applicazione dei trattamenti
immunizzanti è subordinata ad autorizzazione del prefetto. Negli
allevamenti infetti il prefetto può rendere obbligatoria
l'esecuzione dei trattamenti immunizzanti e
terapeutici.
(1) Comma aggiunto dall'art. 11, l. 31 marzo
1976, n. 124.
Articolo 112 I provvedimenti profilattici previsti nel
presente Capo trovano applicazione anche quando l'infezione viene
rivelata da casi di brucellosi umana.
CAPO XIII MASTITE CATARRALE CONTAGIOSA DEI
BOVINI
Articolo 113 Denunciato un caso di mastite
catarrale contagiosa dei bovini, il sindaco in conformità del
disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive: a)
l'esame clinico delle bovine esistenti nella stalla per quanto
attiene alle condizioni sanitarie e funzionali delle mammelle,
integrato, se del caso, da esami di laboratorio; b) la
separazione delle bovine ammalate sino a guarigione accertata e
particolari cautele da adottarsi per la mungitura; c) il divieto
di utilizzare il latte proveniente da animali infetti sia per
l'alimentazione umana, giusta le disposizioni vigenti in materia,
sia per l'allattamento dei vitelli; d) l'obbligo di cura delle
bovine ammalate appartenenti a vaccherie autorizzate alla produzione
del latte destinato incondizionatamente al consumo diretto.
CAPO XIV CARBONCHIO EMATICO
Articolo 114 Nei casi di
denuncia di carbonchio ematico il sindaco dispone l'immediato
intervento del veterinario comunale per l'accertamento della
diagnosi, per l'esecuzione dei trattamento immunizzanti degli
animali ammalati e di quelli esposti al contagio e per
l'applicazione delle altre misure previste dal presente
regolamento. Il sindaco emana le ordinanze di cui all'articolo 10
e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento, includendovi
anche i provvedimenti diretti: a) a vietare l'utilizzazione del
latte degli animali ammalati o sospetti; b) a consentire lo
spostamento, nei limiti della zona infetta, degli animali recettivi
apparentemente sani quando per la permanenza nel focolaio corrono
pericolo di contaminazione; c) ad attuare nel luogo infetto la
lotta contro le mosche.
Articolo 115 è vietata la macellazione degli animali ammalati
o sospetti di carbonchio ematico nonché l'esecuzione su di essi di
operazioni cruente. Il sindaco, su parere favorevole del
veterinario comunale, può consentire la macellazione degli animali
sani appartenenti a stalla o pascolo in cui si è manifestato il
carbonchio ematico quando sono trascorsi non meno di 40 giorni
dall'ultimo caso e purché siano state eseguite le prescritte
disinfezioni.
Articolo 116 è vietato lo scuoiamento degli animali morti per
carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi
impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del
presente regolamento. La paglia, i foraggi ed ogni altro
materiale inquinato devono essere distrutti mediante
combustione. Il trasporto delle spoglie degli animali
carbonchiosi è effettuato con l'osservanza delle norme previste
dall'art. 40 del presente regolamento comunale.
Articolo 117 Il permesso di spostamento dalle zone infette o
di protezione è accordato dal prefetto con le norme degli articoli
14 e 15 del presente regolamento, soltanto per gli animali che non
presentano sintomi sospetti d'infezione quando, per la permanenza in
dette zone, sono da ritenersi esposti al pericolo d'infezione.
Articolo 118 I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco
sono revocati con le modalità stabilite dal primo comma
dell'articolo 16 del presente regolamento, quando sono trascorsi
quindici giorni dalla constatazione dell'ultimo caso di malattia
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 32, l. 30
aprile 1976, n. 397.
Articolo 119 Il prefetto può ordinare i trattamenti
immunizzanti degli animali esposti a pericolo di contaminazione o
anche rendere obbligatori i trattamenti stessi a scopo profilattico
in tutto o in parte del territorio provinciale.
CAPO XV CARBONCHIO SINTOMATICO
Articolo 120 Nei casi
di carbonchio sintomatico, si adottano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel Capo precedente. Le pelli degli
animali colpiti da carbonchio sintomatico possono utilizzarsi dopo
essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di
riconosciuta efficacia.
CAPO XVI GAStrO-ENTEROTOSSIEMIE
Articolo 121 Sono
applicabili per le gastro-enterotossiemie delle varie specie animali
le disposizioni previste per il carbonchio sintomatico.
CAPO XVII SALMONELLOSI
Articolo 122 Nei casi di
salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in tutto o in parte, i
provvedimenti seguenti in conformità del disposto dell'art. 10 del
presente regolamento: a) isolamento e sequestro degli animali
infetti; b) accurate disinfezioni delle stalle e particolarmente
delle poste occupate digli animali infetti, distruzione dei feti e
degli invogli fetali ed idoneo trattamento delle deiezioni; c)
rigorose norme igieniche per l'alimentazione, il governo e la
mungitura degli animali; d) divieto di monta degli animali
infetti; e) divieto di consumo del latte prodotto dagli animali
infetti se non previamente risanato secondo le istruzioni da
impartirsi di volta in volta. Il sequestro è tolto, di norma,
dopo la guarigione dell'animale ammalato, ma può essere mantenuto
sino alla macellazione nel caso che l'animale risulti eliminatore di
salmonelle patogene per l'uomo. Il sindaco deve segnalare
tempestivamente al direttore del macello di destinazione l'inoltro
degli animali infetti.
Articolo 123 Le carni dei conigli, le carni e le uova dei
volatili affetti da salmonellosi devono essere distrutte ai sensi
dell'art. 10, lettera f), del presente regolamento. Per la
metasalmonellosi (tifosi aviare e pullorosi) valgono le disposizioni
indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.
CAPO XVIII PASTEURELLOSI
Articolo 124 Per i casi di
pasteurellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei suini sono
applicabili per quanto del caso, le disposizioni stabilite per il
carbonchio ematico. Le pelli degli animali colpiti da
pasteurellosi possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte
ad un trattamento disinfettante di riconosciuta
efficacia. L'impiego di colture virulente o di materiale patogeno
nella pratica del trattamento immunizzante contro la pasteurellosi
bufalina deve aver luogo contemporaneamente entro uno stesso
comprensorio e previo allontanamento degli altri animali
recettivi. Per il colera aviare valgono le disposizioni indicate
per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.
CAPO XIX MAL ROSSINO
Articolo 125 Accertata
l'esistenza del mal rossino, il sindaco dispone per l'applicazione
dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11
del presente regolamento. Il sindaco su richiesta degli
interessati ed in seguito a parere favorevole del veterinario
comunale, può autorizzare la macellazione dei suini che non
presentano sintomi di infezione in atto. L'abbattimento può essere
consentito sul posto o anche nel macello dello stesso comune purché
il trasporto degli animali possa effettuarsi con le necessarie
cautele. Gli animali morti nonché i visceri, le carni ed i grassi
dichiarati non commestibili sono trattati a norma dell'art. 10,
lettera e), del presente regolamento.
Articolo 126 I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco
sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16
del presente regolamento, trascorsi 10 giorni dall'esito dell'ultimo
caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati
macellati.
Articolo 127 Nei focolai in atto e nelle zone dove il mal
rossino decorre in forma enzootica il prefetto può rendere
obbligatori i trattamenti immunizzanti.
CAPO XX MORVA
Articolo 128 Denunciato un caso anche
sospetto di morva il veterinario comunale esegue immediatamente i
necessari accertamenti diagnostici e ne riferisce i risultati al
veterinario provinciale. Contemporaneamente indaga sull'origine
dell'infezione e sui rapporti che gli equini infetti o sospetti
possono aver contratto con altri equini, identifica i luoghi dove
hanno sostato o sono stati ricoverati e gli oggetti con i quali sono
venuti a contatto.
Articolo 129 In base agli accertamenti del veterinario
comunale, il sindaco emana le ordinanze di cui all'art. 10 e, se del
caso, all'art. 11 del presente regolamento ed ordina l'esecuzione
delle prove diagnostiche su tutti gli equini sospetti di
contaminazione. Gli equini riconosciuti infetti devono essere
abbattuti. Nei casi in cui per la diagnosi si ricorre alla prova
allergica si considerano come morvosi gli animali con reazione
nettamente positiva. Nei casi invece di reazione dubbia, la prova
deve essere ripetuta a conveniente distanza di tempo sino a quando
non è possibile escludere o ammettere l'esistenza della
morva. Durante detto periodo gli animali sospetti devono essere
tenuti sotto vigilanza sanitaria. è vietato lo scuoiamento degli
animali morti che devono essere trattati a norma dell'art. 10,
lettera e), del presente regolamento.
Articolo 130 Il veterinario provinciale, controllati i
risultati delle indagini e degli accertamenti diagnostici indicati
nei precedenti articoli ed i provvedimenti del sindaco, ne riferisce
al prefetto con l'indicazione del valore da attribuire agli equini
riconosciuti morvosi in base alla gravità ed allo stadio della
malattia e tenendo specialmente conto dell'utile economico che
l'animale potrebbe ancora dare al proprietario se non fosse
effettuato l'abbattimento. II prefetto provvede all'emanazione
del decreto di abbattimento e determina la misura dell'indennità
prevista dal disposto dell'art. 265 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Articolo 131 Il prefetto può ordinare di sottoporre ad esame
clinico e ad accertamento diagnostico gli equini delle zone nelle
quali si sospetta che la malattia possa essersi comunque
diffusa.
Articolo 132 Non possono essere adibiti alla produzione di
sieri e di preparati biologici in genere gli equini che non sono
stati sottoposti preventivamente, con esito favorevole, alle prove
diagnostiche per la morva, da ripetere ogni 6 mesi. Il risultato
di dette prove, da eseguirsi dai veterinari che a nonna delle
disposizioni vigenti esercitano la sorveglianza sugli animali degli
istituti produttori, deve essere comunicato al veterinario
provinciale. La prova diagnostica della malleina è obbligatoria
ogni anno anche per i cavalli e gli asini stalloni adibiti alla
monta pubblica ed alla fecondazione artificiale.
Articolo 133 I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco
sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16
del presente regolamento, quando l'esito di due prove diagnostiche,
eseguite a distanza di almeno 40 giorni l'una dall'altra, risulta
negativo per tutti gli equini della scuderia o dell'allevamento dove
si sono manifestati casi di morva.
Articolo 134 Il prefetto informa l'autorità militare
interessata e la direzione del Deposito cavalli stalloni (1) della
circoscrizione sulla manifestazione dei casi di morva nonché sulla
cessazione di essi.
(1) Ora, Istituti Incremento Ippico,
ex d.p.r. 22 settembre 1955, n. 1298.
CAPO XXI FARCINO CRIPTOCOCCICO
Articolo 135 Nei casi
di farcino criptococcico il sindaco ordina, in conformità del
disposto dell'art. 10 del presente regolamento, l'isolamento degli
animali ammalati ed il loro malleinamento al fine di escludere
l'infezione morvosa. Durante il periodo di isolamento e sino a
guarigione accertata dal veterinario comunale, gli animali possono
essere adibiti al lavoro da soli, ed a condizione che siano
sottoposti a cura, che non vengano condotti a fiere e mercati, alla
monta o ricoverati in pubbliche stalle ovvero trasportati a mezzo
ferrovia, tramvie ed autoveicoli. Il trattamento terapeutico deve
essere comprovato da un'attestazione riasciata al proprietario dal
veterinario curante nella quale devono essere indicati gli estremi
della denuncia del caso all'autorità comunale competente ed il
metodo terapeutico adottato.
CAPO XXII MORBO COITALE MALIGNO
Articolo 136 Il
sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di morbo
coitale maligno, dispone l'immediato intervento del veterinario
comunale per l'accertamento clinico e sierologico della malattia;
inoltre, a complemento dei provvedimenti di cui all'art. 10 del
presente regolamento, prescrive: a) la visita clinica, ed
eventualmente l'esame sierologico, degli equini da riproduzione che,
negli ultimi 12 mesi, possono avere avuto contatti sessuali con
soggetti ammalati; b) il divieto di monta per gli stalloni, le
cavalle e le asine ammalate o sospette di malattia; c) la cura,
sotto il controllo del veterinario comunale, dei soggetti ammalati e
la loro marcatura da praticarsi sullo zoccolo anteriore destro con
marchio a fuoco portante la sigla M.C.M. Sono esclusi dall'obbligo
della cura e della marcatura i soggetti che i proprietari
preferiscono sottoporre alla castrazione o abbattere. Durante il
trattamento terapeutico è vietato il trasferimento in altri comuni
degli equini ammalati. Detto trasferimento può essere autorizzato
dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente
regolamento. I provvedimenti sopra indicati possono essere
revocati: a) per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalati
che, ad un anno di distanza dall'inizio della cura, risultano
guariti all'esame clinico e sierologico; b) per gli stalloni, le
cavalle e le asine che hanno presentato sintomi sospetti di
malattia, quando tre successive prove sierologiche, da ripetersi a
conveniente distanza di tempo, hanno dato risultato nettamente
negativo; c) per gli stalloni, le cavalle e le asine sospetti di
contaminazione, quando l'infezione è risultata inesistente nei
soggetti con i quali avevano avuto contatti sessuali ovvero quando,
pur non avendo avuto detti contatti, non hanno presentato alcuna
manifestazione della malattia per il periodo di mesi 6 e purché la
prova sierologica, eseguita per 3 volte durante detto periodo, abbia
dato risultato negativo.
Articolo 137 Il prefetto, allo scopo di prevenire la
diffusione della malattia, può, ai sensi dell'art. 13 del presente
regolamento, fissare i limiti della zona di protezione e
disporre: a) l'esame clinico e, se del caso, anche quello
sierologico di tutti gli equini da riproduzione; b) il divieto di
monta per i riproduttori che non vengono sottoposti a trattamento
chemioterapico. Dei provvedimenti ordinati rispettivamente dal
sindaco e dal prefetto e della loro revoca deve essere data
comunicazione al Deposito cavalli stalloni (1) della
circoscrizione.
(1) Ora, Istituti Incremento Ippico, ex d.p.r. 22
settembre 1955, n. 1298.
CAPO XXIII trICOMONIASI DEI BOVINI
Articolo 138 Ai
fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di
tricomoniasi i casi di ripetuti e frequenti ritorni di calore, di
aborti precoci e di processi infiammatori a carico degli organi
genitali nei riproduttori. In attesa delle istruzioni del
veterinario comunale la monta dei bovini sospetti deve essere
sospesa. Accertata la tricomoniasi dal veterinario comunale, il
sindaco dispone, oltre a quelli previsti dall'art. 10 del presente
regolamento ed in quanto applicabili, i seguenti
provvedimenti: a) controllo dei registri di monta; b) esame
clinico di tutti i bovini da riproduzione delle zone ritenute
infette, integrato, se del caso, da prove sperimentali; c)
esclusione dalla monta degli animali ammalati sino a guarigione
accertata; d) divieto di monta delle bovine di stalle infette con
tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta ed
applicazione, ove possibile, della fecondazione artificiale; e)
obbligo della cura degli animali ammalati sotto il controllo del
veterinario comunale; f) divieto di fare pascolare bovini da
riproduzione di gruppi ammalati con quelli di gruppi sani; g)
distruzione del materiale espulso con gli aborti e disinfezione dei
locali.
Articolo 139 Il prefetto può sospendere il funzionamento delle
stazioni di monta pubblica ed ordinare l'applicazione temporanea
della fecondazione artificiale per evitare la diffusione della
malattia.
Articolo 140 Le indagini diagnostiche per la tricomoniasi nei
tori destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale
sono obbligatorie, oltre che nei casi di sospetto di malattia,
all'atto della prima approvazione ed in seguito una volta all'anno
per quelli adibiti alla monta pubblica. Dalla monta pubblica e
dalla fecondazione artificiale sono esclusi i tori riconosciuti
infetti.
Articolo 141 I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 138
e 139 devono essere notificati agli uffici enti ed organizzazioni
agrarie interessate.
CAPO XXIV RICKETTSIOSI (FEBBRE Q)
Articolo
142 Accertati casi di febbre Q nell'uomo, il sindaco, ai sensi
dell'art. 10 del presente regolamento, adotta in tutto o in parte, i
seguenti provvedimenti nei riguardi degli animali che direttamente o
indirettamente hanno avuto contatto con le persone ammalate: a)
identificazione dei soggetti infetti mediante prove sierologiche o
allergiche; b) isolamento degli animali che dagli accertamenti
risultano infetti; c) distruzione dei feti e degli invogli
fetali; d) accurate disinfezioni dei ricoveri; e) divieto di
destinare all'alimentazione umana ed all'allattamento degli animali
il latte proveniente dai soggetti infetti, se non previo trattamento
risanatore; f) divieto dell'ammissione al consumo dei latticini,
anche se confezionati primi dell'accertamento della malattia, se non
preparati con latte risanato o sottoposti a stagionatura per almeno
30 giorni; g) isolamento e cura oppure uccisione dei cani
infetti; h) trattamenti idonei per la lotta contro le zecche o
altri vettori della malattia riscontrati nelle località infette.
Articolo 143 I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco
sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art.
16 del presente regolamento, quando successivi esami sierologici o
allergici, da ripetersi a conveniente intervallo dagli ultimi
risultati negativi, comprovano l'avvenuta estinzione della
malattia.
CAPO XXV DISTOMATOSI DEI RUMINANTI
Articolo
144 L'obbligo della denuncia della distomatosi è limitato ai casi
di infestazione a carattere enzootico. Nelle province nelle quali
la distomatosi assume notevole diffusione i prefetti - previa
autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità
pubblica - possono organizzare la lotta contro detta
infestazione. In tali casi devono disporsi, in tutto o in parte,
i seguenti provvedimenti: a) accertamento della malattia negli
allevamenti sospetti; b) trattamenti disinfestanti degli
animali; c) divieto di condurre gli animali degli allevamenti
infetti su pascoli di uso pubblico; d) trattamento dei pascoli
infestati allo scopo di conseguire la distruzione degli ospiti
intermedi del parassita; e) divieto di spargere sui terreni
letame prodotto da animali infestati se non opportunamente trattato.
CAPO XXVI StrONGLIOSI POLMONARE ED INTESTINALE DEI
RUMINANTI
Articolo 145 Per detta infestazione si adottano,
in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo
precedente.
CAPO XXVII ROGNA
Articolo 146 Nei casi di rogna
degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini il
veterinario comunale svolge le indagini necessarie a
identificare: a) gli animali che, per contatto diretto o
indiretto con soggetti ammalati, sono da considerare sospetti
d'infestazione; b) le scuderie, le stalle, gli ovili, i recinti
ed ogni altro luogo dove gli animali ammalati hanno sostato; c)
gli attrezzi e qualsiasi oggetto venuto a contatto con gli animali
ammalati.
Articolo 147 In seguito ai risultati delle
indagini del veterinario comunale il sindaco, oltre ai provvedimenti
indicati negli articoli 10 e 11 del presente regolamento,
ordina: a) il trattamento acaricida degli animali ammalati nonché
di quelli sospetti di malattia o di contaminazione; b) la
disinfestazione dei ricoveri e degli oggetti di cui alle lettere b)
e c) del precedente articolo; c) la visita sanitaria degli
animali sospetti ogni 15 giorni e sino all'accertata estinzione
della malattia. Gli animali morti per rogna devono essere
trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente
regolamento. Le pelli, le lane ed i crini possono essere
trasportati fuori delle località infette dopo subito idoneo
trattamento acaricida.
Articolo 148 I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco
sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16
del presente regolamento, trascorsi 30 giorni dall'esito dell'ultimo
caso di malattia oppure quando gli animali sono stati macellati.
Articolo 149 Qualora la rogna assuma notevole diffusione tra i
cani ed i gatti, il sindaco ordina il trattamento acaricida degli
animali colpiti e la cattura di quelli vaganti nelle vie o in altri
luoghi aperti al pubblico.
CAPO XXVIII MALATTIE DEI POLLI. (COLERA AVIARE, AFFEZIONI
PESTOSE, DIFTERO-VAIOLO, TIFOSI AVIARE, PULLOROSI)
Articolo
150 Accertata l'esistenza del colera aviare, delle affezioni
pestose (peste e pseudo-peste), del diftero-vaiolo, della tifosi
aviare, della pullorosi, il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti
dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento e che siano
applicabili alle malattie del pollame, ordina: a) l'isolamento
dei volatili ammalati o sospetti sempreché non si preferisca
ucciderli; b) la disinfezione dei pollai, dei parchetti e di
tutti i luoghi infetti nonché delle gabbie, delle ceste e di ogni
altro oggetto ivi esistente; c) l'obbligo di tenere in adatti
luoghi chiusi o recintati il pollame, i colombi e gli altri volatili
da cortile esistenti nelle immediate vicinanze degli allevamenti
infetti.
Articolo 151 Gli allevamenti destinati alla produzione, a
scopo di commercio, di materiale avicolo da riproduzione, devono
essere sottoposti all'accertamento per la pullorosi da effettuarsi
secondo norme da stabilirsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e
la sanità pubblica. Se l'esito è positivo, l'allevamento è messo
sotto sequestro sino al conseguito risanamento. è vietata la
vendita del materiale avicolo da riproduzione proveniente da
allevamenti che non hanno subìto l'accertamento sopra indicato con
esito negativo.
Articolo 152 Il prefetto può rendere obbligatori i trattamenti
immunizzanti contro le malattie del pollame, a scopo profilattico.
Può altresì disporre il divieto temporaneo di raccolta ambulante dei
volatili e delle uova o particolari restrizioni per il loro
commercio.
Articolo 153 I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco
sono revocati, con le modalità stabilite dal 1º comma dell'art. 16
del presente regolamento, trascorsi 15 giorni dall'esito dell'ultimo
caso di malattia oppure quando tutti gli animali sono stati
uccisi.
CAPO XXIX MALATTIE DELLE API
Articolo 154 Nei casi
di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed
acariasi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti
provvedimenti: a) divieto di lasciare a portata delle api il
miele, i favi e qualsiasi materiale possibile veicolo di
contagio; b) divieto di rimuovere, vendere o comunque alienare o
di occultare le api, le arnie, gli attrezzi ed il materiale in
genere degli apiari infetti o sospetti; c) divieto di asportare
il miele e la cera se non sottoposti ad appropriata
sterilizzazione; d) chiusura delle arnie vuote; e) divieto di
rinnovare o di immettere nuove famiglie nell'apiario infetto prima
che i relativi impianti siano stati disinfettati. Sono da
considerare sospetti tutti gli apiari situati nel raggio di volo
delle api, calcolato in almeno 3 chilometri dall'apiario infetto.
Articolo 155 A complemento dei provvedimenti indicati nel
precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può
essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette.
Le api così uccise nonché i favi ed i bugni villici che hanno
contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi
privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il
terreno circostante deve essere vangato o disinfettato. Se la
malattia è allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni
trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto in
osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento
accertato.
Articolo 156 Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono,
in quanto applicabili, per la nosemiasi e per l'acariasi. Gli apiari
infetti o sospetti possono essere sottoposti ad opportuni
trattamenti curativi.
Articolo 157 In casi particolari il prefetto può autorizzare
il trasferimento degli alveari dalle località infette o sospette
previo accertamento sanitario.
Articolo 158 Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro
revoca deve essere data comunicazione all'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura e, dove esiste, al Consorzio apistico
provinciale.
CAPO XXX MALATTIE DEI PESCI
Articolo 159 Accertata
l'esistenza della plerocercosi e della missoboliasi, deve
provvedersi alla distruzione dei pesci infestati ed all'applicazione
delle norme igieniche atte ad impedire la diffusione di dette
malattie. Le attività attinenti alla piscicoltura industriale ed
agricola sono soggette al controllo veterinario.
TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E
FINALI
Articolo 160 Qualsiasi provvedimento di
polizia veterinaria di competenza dell'autorità comunale, anche se
non esplicitamente previsto dalle disposizioni del presente
regolamento, deve essere adottato dal sindaco sentito il veterinario
comunale. Quando trattasi di provvedimenti che riguardano la salute
dell'uomo e l'igiene generale il sindaco deve sentire anche
l'ufficiale sanitario.
Articolo 161 Il sindaco, oltre a quanto prescritto dal
presente regolamento, deve trasmettere al prefetto periodici
bollettini e prospetti riassuntivi sull'andamento delle malattie
infettive o diffusive degli animali, compilati a norma delle
istruzioni commissariali. I prefetti trasmettono all'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, secondo le relative
istruzioni, i bollettini ed i prospetti riassuntivi dello stato
sanitario del bestiame di ciascuna provincia. Gli Uffici veterinari
di confine, di porto e di aeroporto inviano il riepilogo dei dati
relativi agli animali, ai prodotti ed agli avanzi animali visitati
in ciascun mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica e, per conoscenza, al prefetto.
Articolo 162 Con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene
e la sanità pubblica di concerto con il Ministro per il tesoro e,
per quanto riguarda i servizi di confine, di porto e di aeroporto,
con quello per le finanze, verranno emanate le disposizioni inerenti
al pagamento delle indennità spettanti ai veterinari di Stato per
gli accertamenti previsti dal presente regolamento ed eseguiti
nell'esclusivo interesse dei privati.
Articolo 163 Le infrazioni alle disposizioni del presente
regolamento sono soggette alla pena stabilita dall'art. 358 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265 (1).
(1) Vedi, ora, art. 5, secondo
comma, l. 23 gennaio 1968, n. 34.
Articolo 164 Sono abrogati il regolamento di polizia
veterinaria, di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 maggio
1914 e al regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, e tutte le ordinanze
di polizia veterinaria relative alla materia contemplata nel
presente regolamento, nonché tutte le altre disposizioni comunque
con esso incompatibili.
Articolo 165 Il presente regolamento, salvo quanto disposto al
comma seguente, entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli impianti
e gli stabilimenti già esistenti dovranno essere uniformati alle
disposizioni contenute negli artt. 17, 18, 24, 25 e 30, entro il
termine di sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di
detto regolamento. |