LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA'
EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la
direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme
sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali,
sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di
pulizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A,
sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
- E' opportuno, in conformità alla direttiva
92/65/CEE, stabilire, in deroga alle norme generali sulla circolazione
degli animali contenute nel capitolo II della suddetta direttiva, norme
sanitarie speciali per la circolazione degli animali da circo. Le misure
di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi ad esibizioni
itineranti, fiere o esibizioni di animali, ma non
alle istituzioni permanenti indicate nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera
c), della direttiva 92/65/CEE.
- Ai fini della salute degli animali, è necessario
che le autorità competenti possiedano informazioni esatte sui circhi e
sulle fiere in cui sono presenti animali da circo, in particolare per
quanto concerne gli spostamenti tra Stati membri. E' pertanto opportuno
richiedere che i circhi e le fiere in questione siano
registrati in uno Stato membro e che ne vengano annotati gli itinerari.
- Circhi e fiere spesso si esibiscono al di fuori del
loro Stato membro d'origine. Dovrebbe pertanto essere loro consentito di
registrarsi nello Stato membro in cui abitualmente risiedono o in cui si
trovano, anche se non si tratta dello Stato membro d'origine.
- Un'esibizione di animali
include un unico animale o un numero limitato di animali tenuti
principalmente a fini di spettacolo o esibizione pubblici e può avere
gestione o proprietario indipendenti. Le esibizioni di animali
possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro d'origine, ad
esempio nell'ambito di un circo o quali attività su base individuale, come
quelle svolte nei settori dello spettacolo o della cinematografia. E'
pertanto opportuno includere anche le esibizioni di animali
nel campo d'applicazione del presente regolamento.
- I rischi sanitari posti da un circo o da una fiera
sono direttamente correlati alle specie animali che vi sono tenute. Si
dovrebbe pertanto richiedere al personale operante nei circhi e nelle
esibizioni di animali di annotare in appositi
registri i dati pertinenti sulla presenza dei loro animali.
- E' necessario agevolare i controlli sullo stato di
salute degli animali da circo. Tenuto conto dei diversi modi in cui gli
animali da circo si spostano all'interno della Comunità, è opportuno
introdurre passaporti per questo tipo di animali,
in cui si dovrebbero registrare tutte le informazioni sanitarie
pertinenti, tra le quali i dati relativi ai controlli ufficiali e alle
vaccinazioni.
- Le norme sanitarie per gli animali da circo possono
basarsi sugli stessi principi su cui si fonda la legislazione comunitaria
in materia di salute animale per quanto concerne gli scambi
intracomunitari di animali domestici tenuti in
aziende, ad esempio la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno
1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2) e la direttiva
91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di
pulizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e
caprini (3).
Queste norme dovrebbero essere
adattate ai problemi specifici che presentano le specie animali pertinenti
quando vengono tenute in circhi e fiere, e la loro
osservanza debitamente comprovata da un veterinario ufficiale di cui
all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (4).
22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/47.
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320; versione rettificata: GU L 226
del 25.6.2004, pag. 128).
(2) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).
(3) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione
2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1).
(4) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002,
pag. 14).
(8) Le condizioni sanitarie e i
documenti d'accompagnamento o i passaporti sono stati stabiliti per la
circolazione intracomunitaria di gatti, cani e furetti nel regolamento (CE) n.
998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per gli equidi nella
decisione 93/623/CEE della Commissione (2). Gli animali da circo di suddette
specie dovrebbero pertanto rispettare le norme sanitarie e sui passaporti ivi
previste.
(9) A fini di coerenza, è
opportuno consentire all'Irlanda, a Cipro, a Malta e al Regno Unito di
applicare agli animali da circo ricettivi alla rabbia la propria normativa
nazionale sulla quarantena come previsto dalla direttiva 92/65/CEE.
(10) I provvedimenti di cui al
presente regolamento dovrebbero essere applicati fatta salva la legislazione
che attua il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,
relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
mediante il controllo del loro commercio (3).
(11) Per garantire la completa
tracciabilità degli animali da circo, è necessario registrare i movimenti
intracomunitari di suddetti animali mediante il sistema Traces, introdotto
dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (4), nonchè
rispettare le condizioni in materia di certificazione per gli scambi
intracomunitari previste dal regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione,
del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di
certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di
animali e di prodotti di origine animale (5).
(12) Si dovrebbe prevedere un
periodo di tempo sufficiente per consentire l'attuazione delle nuove norme
introdotte dal presente regolamento.
(13) Le misure di cui al presente
regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena
alimentare e la salute degli animali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo d’applicazione
In deroga al capitolo II della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento
stabilisce le norme sanitarie applicabili alla circolazione degli animali da
circo tra gli Stati membri. Le norme sui circhi si applicano mutatis mutandis
alle esibizioni di animali.
Il presente regolamento si applica fatte salve:
- le misure applicabili agli
animali ricettivi alla rabbia in alcuni Stati membri secondo quanto
disposto dalla direttiva 92/65/CEE, articolo 10, paragrafo 4;
- le norme pertinenti in
materia di certificazione contenute nella legislazione che attua il
regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora
e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
- «circo», un'esibizione itinerante o una fiera che
include uno o più animali;
- «animale», un animale delle
specie elencate nell'allegato A della direttiva 92/65/CEE, tenuto per
essere esibito al pubblico con finalità d'intrattenimento o
pedagogiche;
- «operatore circense», il proprietario del circo, il
suo agente o un'altra persona su cui incombe l'intera responsabilità del
circo;
- «veterinario ufficiale», il
veterinario ufficiale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva
90/425/CEE.
Articolo 3
Circolazione tra Stati membri
Un circo può spostarsi in un
altro Stato membro unicamente se è registrato in conformità all'articolo 4 e se
sono rispettati gli articoli 8, 9 e 10.
Articolo 4
Registrazione dei circhi
- Almeno quaranta giorni lavorativi
prima che il circo si sposti per la prima volta in un altro Stato
membro, l'operatore circense presenta per iscritto una richiesta di
registrazione all'autorità competente dello Stato membro in cui il circo
ha la propria residenza ufficiale o dello Stato membro in cui si trova.
L 279/48 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
22.10.2005.
(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione (GU
L 194 del 26.7.2005, pag. 4).
(2) GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla
decisione 2000/68/CE (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72).
(3) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005,
pag. 1).
(4) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).
(5) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44.
- Dopo avere ricevuto la richiesta di cui al
paragrafo 1, l'autorità competente compie tutti i controlli necessari in
conformità alle norme sanitarie previste dal presente regolamento.
- Se le norme di cui al
paragrafo 2 sono rispettate, l'autorità competente rilascia:
- un numero di
registrazione unico per il circo le cui prime cifre corrispondono al
codice ISO dello Stato membro;
- un registro degli animali
presenti nel circo in conformità all'articolo 5;
- un registro delle località
in conformità all'articolo 6;
- passaporti per gli
animali in conformità all'articolo 7. 4. L'autorità competente tiene un
registro di tutti i documenti rilasciati a norma del paragrafo 3.
Articolo 5
Registro degli animali
Il registro degli animali
presenti nel circo, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), è conforme con il
modello indicato nell'allegato I e reca il numero di
registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera
a). Ogni pagina reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima
del rilascio.
Articolo 6
Registro delle località
Il registro delle località, di
cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), è
conforme al modello indicato nell'allegato II e reca il numero di registrazione
di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni voce reca timbro e firma
del veterinario ufficiale, apposti prima di ogni spostamento
di cui all'articolo 9.
Articolo 7
Passaporti per gli animali
- A norma dell'articolo 4,
l'autorità competente rilascia per ogni animale presente nel circo diverso
da quelli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo un passaporto
conforme al modello di cui all'allegato III.
- A norma dell'articolo 4, l'autorità competente
rilascia per i volatili e i roditori presenti nel circo
un passaporto collettivo conforme al modello di cui all'allegato
IV.
- I cani, i gatti e i furetti presenti nel circo sono
soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dal
regolamento (CE) n. 998/2003.
- Gli equidi presenti nel circo sono soggetti alle
norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dalla decisione
93/623/CEE.
Articolo 8
Obblighi dell'operatore circense
- Prima che il circo si sposti
in un altro Stato membro, l'operatore circense provvede affinchè:
- i registri di cui
all'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano debitamente
aggiornati;
- tutti gli animali
presenti nel circo siano provvisti di passaporti debitamente aggiornati;
- almeno dieci giorni
lavorativi prima della partenza, l'autorità competente dello Stato membro
in cui si trova il circo venga informata dell'intenzione di quest'ultimo
di spostarsi in un altro Stato membro.
- L'operatore circense provvede affinchè ogni animale
presente nel circo sia tenuto in modo tale da impedire contatti diretti e
indiretti con eventuali animali non registrati a norma del presente
regolamento.
- L'operatore circense provvede affinchè tutte le
informazioni contenute nei registri di cui all'articolo
4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano conservate per almeno cinque
anni.
Articolo 9
Norme per gli spostamenti dei circhi tra Stati membri
- Prima che un circo si sposti
in un altro Stato membro, il veterinario ufficiale dello Stato membro di
partenza provvede a:
- verificare che il luogo
di partenza non sia soggetto ad ulteriori restrizioni in materia di
salute animale con riguardo a una malattia a cui un animale presente nel
circo è ricettivo;
- nei dieci giorni
lavorativi precedenti alla partenza, controllare clinicamente tutti gli
animali presenti nel circo per accertarne lo stato di buona salute;
- verificare che il
registro degli animali presenti nel circo di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, lettera b), sia completo e aggiornato alla data del
controllo;
- verificare che i
passaporti degli animali presenti nel circo siano aggiornati. 22.10.2005
IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/49
- Se tutte le condizioni
stabilite nel paragrafo 1 sono soddisfatte, il veterinario ufficiale
dichiara che il circo è autorizzato a spostarsi nei dieci giorni
lavorativi successivi, apponendo la propria firma e il proprio timbro
nell'ultima colonna del registro delle località di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, lettera c).
Articolo 10
Informazioni sugli spostamenti dei circhi tra Stati membri
- L'operatore circense, almeno
quarantotto ore prima che il circo si sposti da uno Stato membro ad
un altro, comunica all'autorità competente dello Stato membro di partenza
le informazioni necessarie a compilare il certificato per gli scambi intracomunitari
in Traces.
- L'autorità competente dello Stato membro di
partenza notifica lo spostamento, mediante il sistema Traces, all'autorità
competente dello Stato membro di destinazione e alle autorità competenti di
eventuali Stati membri di transito.
- Nel modello di certificato per
gli scambi intracomunitari stabilito dal regolamento (CE) n. 599/2004, al
punto I.31, relativo all'identificazione degli animali/prodotti,
sono inseriti la specie e il numero del passaporto degli animali presenti
nel circo e nella parte II s'introduce un riferimento al presente
regolamento.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.
Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione L 279/50 IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.10.2005
ALLEGATO I
REGISTRO DEGLI ANIMALI PRESENTI IN UN CIRCO o IN UN'ESIBIZIONE DI
ANIMALI [a norma del regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione] (1)
___________ (1) Il registro deve avere il formato di un libro le cui pagine non
sono sostituibili. A tal fine ogni pagina reca la firma e il timbro del
veterinario ufficiale prima di essere rilasciato all'operatore circense. Il
registro va conservato per almeno cinque anni. 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea L 279/51
ALLEGATO II
REGISTRO DELLE LOCALITA' PER UN CIRCO o UN'ESIBIZIONE DI ANIMALI [a
norma del regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione] L 279/52 IT Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea 22.10.2005
ALLEGATO III
PASSAPORTO INDIVIDUALE PER ANIMALI PRESENTI IN UN CIRCO o IN
UN'ESIBIZIONE DI ANIMALI 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 279/53 L 279/54 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 22.10.2005 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 279/55 L 279/56 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.10.2005
22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/57 L 279/58 IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.10.2005
ALLEGATO IV
PASSAPORTO PER VOLATILI E RODITORI PRESENTI IN UN CIRCO o IN
UN'ESIBIZIONE DI ANIMALI 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 279/59 L 279/60 IT Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea 22.10.2005 22.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea L 279/61 L 279/62 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 22.10.2005