ANIMALI IN CONDOMINIO
VIVERE CON GLI ANIMALI IN UN CONDOMINIO
Vi sono persone che amano gli animali e la loro compagnia, e altre che, per i
più vari motivi, non li amano. Quando si vive in un condominio,
occorre tener ben presente tale principio.
CHI NON AMA GLI ANIMALI O LA LORO COMPAGNIA DEVE SAPERE CHE:
- gli animali possono stare nei condomini;
- solo in casi rari può essere imposto l'allontanamento dell'animale;
- è possibile vietare la detenzione di animali solo se nel regolamento
condominiale istituito al momento del contratto di compravendita dello stabile
ne viene fatta esplicita menzione;
- l'assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali
neanche se vota all'unanimità;
- l'uso dell'ascensore è consentito, purchè si presti
attenzione a non insudiciarlo o rovinarlo e a non infastidire eventuali
altri utenti (è ben più irrispettoso e fa più danni chi
fuma in ascensore.) ;
- l'abbaiare dei cani o il miagolio dei gatti non integra di per sè
il reato di disturbo della quiete pubblica: occorre un rumore costante, acuto,
specialmente nelle ore di riposo, e atto a disturbare la generalità
dei vicini e non un numero limitato di essi;
- è reato, severamente punito, il maltrattamento e l'uccisione
degli animali, sia domestici sia selvatici.
Di più, a volte un animale domestico può rappresentare l'unica
compagnia soprattutto per persone anziane che vivono sole e che necessiterebbero
di un maggior grado di comprensione.
DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO, È BENE RICORDARE CHE:
- l'art. 1138, comma 4, Codice Civile, afferma che "Le norme del
regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino,
quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni ".
- la giurisprudenza è ormai concorde, a partire dalla sentenza del
24 marzo 1972 n. 899 della Sezione II della Corte di Cassazione, nel
ritenere che la detenzione di animali in un condominio, nell'ambito
delle singole proprietà esclusive, può essere vietata solo
se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato
a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo altrimenti
un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche
approvato a maggioranza, stabilire limiti, costituenti oneri reali ovvero
servitù a carico dei condomini relativamente alle loro proprietà
esclusive, essendo la scelta di tenere o meno animali, nell'ambito della
singola proprietà, estrinsecazione del diritto dominicale.
Per inciso, i regolamenti "condominiali comuni" sono quelli
approvati a maggioranza dall'assemblea condominiale: possono vincolare
nell'utilizzo delle parti comuni ma non possono contenere norme che
vincolino le singole proprietà (eccezionalmente in materia di decoro
architettonico dell'edificio con il conseguente divieto, ad es.,
di ingombrare balconi con masserizie); i regolamenti "condominiali
contrattuali" sono quelli originariamente stipulati dal costruttore
ovvero a mezzo di stipula di contratto tra condomini, e comunque regolarmente
trascritti: essi possono imporre particolari restrizioni nella detenzione
di animali domestici e vincolano anche gli affittuari.
CHI POSSIEDE ANIMALI O VUOLE ADOTTARNE UNO DEVE RICORDARSI CHE:
- vi sono anche persone che non amano gli animali e la loro compagnia:
la loro idea, per quanto non condivisibile, deve essere comunque rispettata;
- è indispensabile limitare al massimo il disturbo agli altri condomini,
specialmente nelle ore del riposo pomeridiano e notturno;
- è necessaria la massima pulizia, specialmente nelle parti comuni
dell'edificio nelle quali transitano gli animali;
- non si devono assolutamente creare situazioni di pericolo (come ad esempio
lasciare libero l'animale nelle parti comuni senza alcun controllo);
- al di fuori dei comuni animali domestici, la detenzione di animali di
specie pericolose e/o esotiche è vivamente sconsigliato dall'E.N.P.A.
E LE COLONIE FELINE?
- le colonie di gatti sono esplicitamente protette dalla legge;
- non si possono spostare se non per comprovati gravi motivi di sanità
pubblica, e comunque lo spostamento può essere effettuato solo da
addetti specializzati del servizio veterinario dell'A.S.L. o da delegati
dall'A.S.L. stessa;
- non si può vietare al condomino di accudire la colonia, specialmente
se questo avviene nella proprietà esclusiva (ad esempio, un giardino);
- il condomino che accudisce i gatti deve limitare al minimo i rumori e la
sporcizia, e deve prontamente segnalare la presenza della colonia felina
all'E.N.P.A. o al servizio veterinario dell'A.S.L. di competenza.
INFINE
Non guasta ricordare che il buon senso, il rispetto e la tolleranza reciproca
sono elementi indispensabili per una serena convivenza!