Art. 1.
Finalità
-
La Regione siciliana, in attuazione
della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni,
nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato,
promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di
vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi
e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale,
alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione
del randagismo.
-
Agli adempimenti previsti dalla presente legge,
provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le
aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze,
avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.
Art. 2.
Istituzione dell'anagrafe canina
-
A decorrere dal centottantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina,
cui sono iscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione.
-
L'anagrafe canina è istituita presso l'area di sanità pubblica veterinaria di
ciascuna azienda unità sanitaria locale. Le aziende unità sanitarie locali,
entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attivare,
di concerto con i comuni, ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di
anagrafe e di sterilizzazione.
-
L'anagrafe canina è gestita preferibilmente attraverso sistemi informatici che
consentono, mediante apposita banca dati, anche la gestione dell'anagrafe zootecnica
di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.
-
Per le finalità di cui al presente articolo, l'informatizzazione dell'area
di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, è effettuata
dall'Assessore per la sanità, ripartendo alle aziende unità sanitarie locali le
somme stanziate dall'articolo 27 in funzione della popolazione umana residente
nell'ambito territoriale di ciascuna azienda.
Art. 3.
Obbligo della iscrizione
-
I cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a registrare all'anagrafe
i cani di cui siano proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, entro centottanta
giorni dalla nascita degli animali.
-
Per i cani esistenti nel territorio regionale al momento di istituzione
dell'anagrafe il termine di cui al comma 1 decorre dall'istituzione dell'anagrafe.
-
I cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o detentori sono residenti
nella Regione siciliana, devono essere registrati entro novanta giorni dal loro
ingresso nel territorio regionale.
-
I cani al seguito di proprietari o detentori residenti in altre regioni e
dimoranti nel territorio siciliano devono essere iscritti all'anagrafe entro
novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale, anche nel caso in cui
il proprietario o il detentore non fissi la propria residenza nella Regione
siciliana. L'iscrizione, in tal caso, è effettuata presso l'anagrafe canina
dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio il proprietario o il
detentore abbia stabilito il proprio domicilio.
-
Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani appartenenti alle
Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di cittadini, non
residenti nella Regione siciliana, che soggiornino nel territorio regionale per
periodi inferiori a novanta giorni.
-
I medici veterinari e le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 19 che,
nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani
non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalarlo entro sette giorni al
comune ed all'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio.
-
All'inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe ed alla violazione
dell'obbligo di cui al comma 6 si applica la sanzione amministrativa da lire
150 mila a lire 900 mila.
-
Si applica la sanzione da lire 5 milioni a lire 30 milioni qualora l'inosservanza
riguardi cani, appartenenti a razze particolarmente aggressive individuate con il
decreto di cui all'articolo 4, che possano essere utilizzati per i combattimenti.
Art. 4.
Norme di attuazione
-
Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità, con proprio
decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui
all'articolo 10, emana il regolamento di esecuzione della presente legge.
-
Con propri decreti, sentita la commissione per i diritti degli animali di cui
all'articolo 10, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la
sanità, adegua le norme del decreto di cui al comma 1, tenuto conto delle evoluzioni
sociali, ambientali e scientifiche.
-
Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente della Regione su proposta
dell'Assessore per la sanità, adegua con periodicità annuale, le tariffe di cui
al comma 6 dell'articolo 11 e al comma 6 dell'articolo 14, nonchè le sanzioni
previste dalla presente legge.
Art. 5.
Operazione di anagrafe
-
Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area di sanità pubblica veterinaria
dell'azienda unità sanitaria locale mediante la registrazione della scheda
anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o detentori dei cani, dai
medici veterinari dell'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità
sanitaria locale o da medici veterinari liberi professionisti, appositamente
autorizzati, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda
unità sanitaria locale, che contiene i dati segnaletici e la fotografia dell'animale,
ove prodotta dal proprietario o dal detentore, le generalità degli stessi, il codice
anagrafico assegnato e gli estremi identificativi del medico veterinario che ha
effettuato le operazioni di tatuaggio previste dall'articolo 6. La fotografia va
comunque prodotta, qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive
individuate con il decreto di cui all'articolo 4 e possa essere utilizzato per i
combattimenti.
-
Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali
richiedono all'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) i dati relativi al censimento
della popolazione canina presente nel territorio della Regione siciliana.
-
La scheda anagrafica compilata da medici veterinari liberi professionisti deve
essere inviata, entro otto giorni dalla compilazione, all'area di sanità pubblica
veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale. Copia della scheda rilasciata, al
proprietario o detentore del cane, dai medici veterinari liberi professionisti o da
quelli dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali
deve seguire l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso e deve
essere esibita a richiesta delle autorità.
-
Al medico veterinario libero professionista che invii la scheda oltre i termini
di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire
600 mila. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo superiore ai trenta giorni.
-
Il modello di scheda anagrafica è adottato con il decreto di cui all'articolo 4.
Art. 6.
Identificazione e tatuaggio elettronico
-
Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento
impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un microchip sul lato sinistro
alla base del padiglione auricolare. Il microchip contiene in memoria il codice
identificativo, inalterabile ed unico, evidenziabile da apposito lettore.
-
Le operazioni di impianto del microchip sono effettuate dall'area di sanità
pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali o dai medici veterinari
liberi professionisti, appositamente autorizzati dall'azienda unità sanitaria locale,
al momento stesso della compilazione della scheda anagrafica.
-
Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e di impianto del microchip
sono effettuate gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende
unità sanitarie locali. Sono a carico del proprietario o del detentore dell'animale
nel caso siano effettuate dai medici veterinari liberi professionisti appositamente
autorizzati con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda
unità sanitaria locale.
-
Sono esentati dall'impianto del microchip i cani già identificati con sistemi di
tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di identificazione previsto dalla
presente legge.
Art.7.
Codice identificativo
-
Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti elementi:
-
le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di residenza del proprietario
o detentore del cane;
-
la sigla della provincia;
-
il numero progressivo attribuito all'animale;
-
la lettera 'S' per i cani sterilizzati.
-
I cani registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che a motivo della loro
permanenza nel territorio regionale vengono iscritti nell'anagrafe canina della
Regione siciliana, sono identificati in conformità alla presente legge qualora i
sistemi identificativi adoperati nella regione di provenienza non siano compatibili
con quelli previsti dalla presente legge.
-
L'eventuale cambiamento di residenza del proprietario o del detentore del cane
o la cessione dell'animale non comporta obbligo di modifica del codice di riconoscimento.
Art.8.
Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani iscritti all'anagrafe
-
I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe devono segnalare
all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali
competenti per territorio:
- la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
- il cambio della propria residenza;
- la morte dell'animale;
- la scomparsa dell'animale.
-
Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere segnalati
entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro dieci giorni dal
loro verificarsi.
-
La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe, effettuata dal
proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione dall'anagrafe, deve
essere corredata di apposita certificazione rilasciata da un medico veterinario.
-
In caso di morte dell'animale la comunicazione, con allegato certificato di
morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere consegnata all'area di
sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali.
-
L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali
cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui al comma 1.
-
Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, riferite alle lettere a),
b) e c) del comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire
500 mila. Alle violazioni delle disposizioni del comma 2, riferite alla lettera d)
del comma 1, si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 9.
Art.9.
Abbandono di animali
-
E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro animale domestico
o di affezione custodito.
-
Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità
al mantenimento, deve richiedere al comune di essere autorizzato a consegnare
l'animale presso le strutture pubbliche o private di cui all'articolo 11. In caso
di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell'animale,
il comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento
presso una struttura pubblica o convenzionata.
-
E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di cui al comma 5
dell'articolo 14 o la mancata comunicazione al comune e all'area di sanità
pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale nei casi di rinuncia alla
proprietà o di scomparsa.
-
Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa
da lire 1 milione a lire 3 milioni.
Art.10.
Commissione per i diritti degli animali
-
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è istituita la commissione per i diritti degli animali, con compiti consultivi
sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla presente legge.
-
La commissione è composta:
- dall'Assessore per la sanità o suo delegato che la presiede;
- da un funzionario amministrativo dell'Assessorato della sanità con funzioni
di segretario;
-
da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo dell'Ispettorato
regionale veterinario preposto alla trattazione delle materie inerenti alla
presente legge;
-
da tre rappresentanti delle aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende
unità sanitarie locali individuati dalla Giunta regionale;
-
da un medico veterinario designato dagli ordini dei medici veterinari;
-
da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezionistiche o animaliste
scelti a rotazione tra quelli designati dalle stesse associazioni iscritte all'Albo
regionale di cui all'articolo 19. I rappresentanti prescelti non sono immediatamente
rieleggibili;
-
da un etologo designato dalle associazioni protezionistiche o animaliste.
-
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione e dura in
carica quattro anni.
- La commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno.
Art.11.
Rifugi sanitari pubblici
e rifugi per il ricovero
-
Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto al ricovero dei cani e
dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria, ambulatorio e locali di degenza
per il controllo dei cani e dei gatti catturati, la loro eventuale sterilizzazione
nonchè la cura di animali ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo
atto alla temporanea permanenza di cani e gatti.
-
I comuni, singoli o associati e le province regionali, provvedono al risanamento
dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi sanitari pubblici, secondo le
modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 12 e provvedono alla loro gestione.
I rifugi sanitari devono essere dotati di uno spazio adeguato per cure, interventi
e degenza di gatti incidentati o sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui
al comma 4 dell'articolo 18.
-
I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi sanitari pubblici o
convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario,
del loro affidamento o della loro rimessa in libertà.
-
Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la
capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli
o associati, possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni
protezionistiche o animaliste, iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 che
gestiscono rifugi privati per cani.
-
L'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione,
stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4,
con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli
adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire
gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15.
-
Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura massima delle spese
rimborsabili alle associazioni protezionistiche o animaliste per la gestione dei
rifugi convenzionati.
-
Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 può essere
affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo dell'area di
sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e sulla base di
un'apposita convenzione stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto
di cui all'articolo 4.
-
Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune è preposto un responsabile
amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo
14 ed è responsabile delle istruzioni impartite dall'area di sanità pubblica
veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o convenzionati gestiti dalle associazioni
protezionistiche o animaliste i predetti adempimenti sono assolti dalle stesse
associazioni protezionistiche o animaliste.
Art.12.
Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici
-
I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a controllo sanitario da parte
dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali e
devono garantire buone condizioni di vita per i cani ospitati ed il rispetto delle
norme igienico-sanitarie.
-
L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati è subordinata ad autorizzazione
dell'Assessore per la sanità. I rifugi sanitari pubblici e privati esistenti devono
adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno
dalla pubblicazione del decreto medesimo.
-
Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali,
le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei rifugi per il ricovero e le
modalità per il rilascio delle autorizzazioni.
-
Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria degli animali ospitati è
assicurata dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie
locali.
-
L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati è assicurata da medici
veterinari liberi professionisti individuati dall'associazione protezionistica o
animalista che gestisce l'impianto.
-
I rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di un ambulatorio attrezzato.
-
Presso i rifugi sanitari pubblici è attivato un sistema di sorveglianza
sanitaria nei confronti delle principali malattie infettive e zoonosi.
Art.13.
Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei rifugi per il ricovero
-
Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi ospitati i rifugi
sanitari e i rifugi per il ricovero devono prevedere giornalmente regolari orari
di apertura al pubblico delle strutture.
-
I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono avvalersi della collaborazione
volontaria e gratuita di privati cittadini per lo svolgimento dell'attività della
struttura.
-
I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono consentire, senza bisogno
di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei responsabili locali delle
associazioni protezionistiche o animaliste per il controllo della gestione della struttura.
Art.14.
Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi
-
I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o
associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono
alla cattura dei cani vaganti con sistema indolore e senza ricorrere all'uso di
tagliole, di bocconi avvelenati o di pungoli. Non è consentita la cattura di cani
vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio.
-
I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati ai rifugi sanitari
pubblici o a quelli convenzionati, e sottoposti a controllo sanitario.
-
Per ogni cane catturato il rifugio sanitario provvede all'accertamento del
codice di identificazione e, ove sia possibile identificare il proprietario,
ad avvertire lo stesso anche tramite comunicazione telefonica o telegrafica.
-
A cura dell'area di sanità pubblica veterinaria che gestisce l'anagrafe, il
proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe canina, deve essere avvertito
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della cattura o del ritrovamento
dell'animale.
-
Il proprietario del cane custodito nel rifugio sanitario è obbligato al ritiro
dell'animale entro quindici giorni dalla ricevimento della raccomandata.
-
Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il
mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate con il decreto di cui
all'articolo 4.
-
Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 6 del presente articolo
ed al comma 3 dell'articolo 16:
- coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- i titolari di pensioni sociali.
-
Al cane iscritto all'anagrafe, non ritirato dal proprietario entro quindici
giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 4, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 15 relativamente all'affidamento a privati o
alle associazioni protezionistiche o animaliste, alla sterilizzazione ed alla rimessa
in libertà.
Art.15.
Controllo della popolazione canina
-
I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe sono riconsegnati al
proprietario o al detentore che li reclamino entro quindici giorni dalla notifica
della cattura, previo pagamento delle spese di custodia e di mantenimento di cui al
comma 6 dell'articolo 14, e della sanzione di cui al comma 7 dell'articolo 3.
-
Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non risultino iscritti all'anagrafe
che non siano stati reclamati, possono essere ceduti ad associazioni protezionistiche
o animaliste o a privati cittadini che si impegnino ad accudirli e custodirli, previa
iscrizione all'anagrafe canina e relativa identificazione.
-
I cani possono essere presi in affidamento anche dalla stessa associazione
protezionistica o animalista che gestisce il rifugio sanitario pubblico o che sia
convenzionata per la custodia dei cani catturati. Dal momento dell'affidamento cessano
gli effetti della custodia di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 11.
-
Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani catturati che non risultino iscritti
all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche
o animaliste, sono sottoposti a sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi
quindici giorni con metodi di provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento
necessario ad evitare sofferenze agli animali in conformità a quanto stabilito dal
comma 2 dell'articolo 16.
-
Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal proprietario o dal detentore,
il termine previsto dal comma 4 decorre dalla data di ricezione da parte del
proprietario o del detentore della comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 14.
-
I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o ad associazioni
protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, non possono
essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici e privati a spese dei
comuni almeno fino al quindicesimo giorno successivo alla sterilizzazione. Ove le
strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area
di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per
territorio e sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti
nel territorio può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa sterilizzazione,
identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani sprovvisti di proprietario.
-
Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione, identificazione ed iscrizione
all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario, anche nel caso in cui le strutture
offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati,
quartieri o rioni, qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o
rione ne facciano richiesta al comune purché i cani interessati siano di indole docile
e le loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla remissione
in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3.
-
I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo controllo sanitario favorevole,
sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per gli eventuali trattamenti terapeutici
conseguenti al controllo sanitario.
-
I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati nei rifugi sanitari
possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del
D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui risultino di comprovata
pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e non curabili. La soppressione
dei cani deve essere effettuata da medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico
e comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali.
Art.16.
Controllo delle nascite
-
Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali
predispongono interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite della
popolazione felina e canina servendosi delle strutture ambulatoriali appositamente
messe a disposizione dai comuni.
-
Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate esclusivamente da medici
veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici, secondo tecniche che consentano
di preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale degli animali e con
l'adozione di ogni precauzione necessaria ad evitare sofferenze agli animali stessi.
-
Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti all'anagrafe sono effettuati,
a carico dei proprietari o dei detentori, sulla base di un tariffario adottato con
il decreto di cui all'articolo 4, sentiti gli ordini dei medici veterinari della
Regione.
-
I cani di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono sterilizzati gratuitamente
dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali
anche nel caso che la sterilizzazione venga richiesta successivamente all'affidamento.
Art.17.
Norme di tutela igienica della collettività
-
Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono
essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide
dei propri animali.
-
E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere le deiezioni solide
emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico.
-
Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a delimitare aree
da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi.
Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione delle deiezioni e a periodici
interventi di bonifica.
-
Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione
amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.
-
Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si applica la sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.
Art.18.
Protezione dei gatti in libertà
-
E' fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o domestici. E' fatto divieto
di maltrattare e di allontanare dal loro habitat naturale i gatti che vivono in
libertà. Per habitat naturale si intende qualsiasi territorio o porzione di esso,
edificato e non, dove stabilmente sia insediato un gatto o una colonia felina in
libertà, indipendentemente dal fatto che sia accudita dai cittadini.
-
I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali, possono stipulare con le
associazioni protezionistiche o animaliste apposite convenzioni per il censimento
delle colonie feline in stato di libertà, per la loro gestione e per assicurarne le
condizioni di sopravvivenza e di salute.
-
La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo approvato con il decreto di cui
all'articolo 4. Il decreto stabilisce altresì la misura massima delle spese
rimborsabili all'associazione protezionistica o animalista.
-
I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati, se le loro condizioni
di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità pubblica veterinaria delle
aziende unità sanitarie locali, che provvedono ad apporre mediante tatuaggio la
lettera 'S', e successivamente rimessi in libertà nella colonia di provenienza.
Nel caso di colonia gestita da associazione protezionistica o animalista, se viene
da questa richiesta, la sterilizzazione può essere effettuata presso medici veterinari
liberi professionisti convenzionati.
-
La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita, oltre che nell'ipotesi
di cui al comma 4, soltanto per comprovati motivi sanitari e viene effettuata da
volontari di associazioni protezionistiche o animaliste convenzionate.
-
I comuni possono consentire alle associazioni protezionistiche o animaliste
iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19 l'impianto di appropriati ricoveri nelle
zone popolate da felini.
-
L'attivazione di rifugi per gatti è subordinata ad autorizzazione regionale. Con
il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i requisiti strutturali e le
caratteristiche dei rifugi per gatti nonché le modalità per il rilascio delle
autorizzazioni. I rifugi per gatti esistenti devono essere adeguati ai requisiti
previsti dal decreto di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del
decreto medesimo.
-
Le associazioni protezionistiche o animaliste che gestiscono rifugi per gatti
possono essere incaricate dal sindaco della custodia di gatti i cui proprietari
non sono più in condizioni di provvedere al loro mantenimento. Tali animali, ove
non siano affidati entro trenta giorni a privati che si impegnino a mantenerli e
ad accudirli, sono sottoposti a sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di
sanità pubblica veterinaria della aziende unità sanitarie locali, con gli stessi
metodi di cui al comma 4 dell'articolo 15.
-
I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi soltanto nei casi in cui
risultino affetti da forme patologiche gravi e non curabili.
-
La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai medici veterinari in modo
esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione di ogni misura idonea ad evitare
sofferenze agli animali. In caso di malattia l'animale viene isolato e curato presso
rifugi sanitari comunali o presso rifugi privati per gatti. A guarigione avvenuta il
gatto viene rimesso in libertà nella colonia di appartenenza. In caso di invalidità
permanente viene affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto
previsto dal comma 9, è assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei rifugi
sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.
Art.19.
Albo regionale
-
Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo delle associazioni per la
protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto
pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi
di tutela, cura e protezione degli animali.
-
I requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo sono stabiliti con apposito
regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore per la sanità.
-
In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale
quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da almeno due anni, gestiscano
rifugi per animali.
Art.20.
Contributi per i rifugi sanitari
-
L'Assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o associati, contributi per
il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi
sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare
le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione previsti dalla presente legge.
-
I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle associazioni di cui
all'articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti operanti da almeno un
biennio, in misura non superiore al 50 per cento della spesa complessiva, debitamente
accertata e fatturata.
-
I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla base di progetti esecutivi
di risanamento o di costruzione, debitamente approvati, secondo le vigenti disposizioni,
che rispettino i requisiti igienico strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui
all'articolo 4.
-
Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i lavori non siano iniziati
entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla erogazione del contributo, il
contributo medesimo viene recuperato.
-
L'Assessore per la sanità è autorizzato a concedere contributi alle associazioni
protezionistiche o animaliste per il mantenimento degli animali ricevuti in
affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.
-
Con decreto da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge l'Assessore per la sanità provvede a determinare i requisiti ed i limiti per
l'erogazione dei contributi, nonché i controlli da esercitarsi.
-
I contributi non possono essere superiori al 50 per cento della misura massima
delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui all'articolo 4 e devono essere
rapportati al periodo di effettivo ricovero di ciascun cane che non può superare i
centottanta giorni.
-
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni
prevedono in sede di formazione o di revisione degli strumenti urbanistici
nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee
destinate alla realizzazione di servizi per la costruzione o ristrutturazione
di rifugi per cani e di rifugi per gatti. Tali aree possono essere concesse in
comodato anche ad enti ed associazioni che svolgono attività di protezione degli
animali, iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 19, per la costruzione o
l'ampliamento di rifugi permanenti secondo le finalità previste dalla presente legge.
Art.21.
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti
-
La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera
di cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate dall'area di sanità
pubblica veterinaria delle competenti aziende unità sanitarie locali in misura
pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni,
ridotto del 20 per cento.
-
Le modalità di liquidazione dell'indennità sono quelle stabilite dall'Assessore
per la sanità con la circolare 22 maggio 1990, n. 549, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana 30 giugno 1990, n. 31.
Art.22.
Promozione educativa
-
La Regione in collaborazione con l'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende
unità sanitarie locali, con gli ordini professionali dei medici veterinari, con le
autorità scolastiche, con le università e con le associazioni protezionistiche o
animaliste promuove programmi di informazione e di educazione al rispetto degli
animali ed alla tutela della loro salute.
-
Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore per la sanità approva piani pluriennali
di formazione ed aggiornamento degli operatori dell'area di sanità pubblica
veterinaria, corsi di formazione del personale ausiliario operante nella medesima,
nonché iniziative di educazione sanitaria, di informazione e di sensibilizzazione
della popolazione.
Art.23.
Cimiteri per animali d'affezione
-
I comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per il seppellimento
di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali
domestici di piccola dimensione e cavalli, a condizione che un apposito certificato
rilasciato da un medico veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili
all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
-
La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è soggetta a parere preventivo
dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio.
-
Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, apposito regolamento tipo di gestione dei cimiteri per animali
d'affezione in conformità al regolamento di polizia veterinaria.
Art.24.
Divieto di combattimento fra animali
-
Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi specie, ovvero vi assista
o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli animali impiegati, è punito con la
sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 60 milioni. La stessa sanzione si
applica anche al proprietario o al detentore degli animali impiegati nel combattimento,
salvo che il fatto non sia avvenuto contro la loro volontà.
-
E' sempre disposta la confisca amministrativa, prevista dall'articolo 20, comma 4
della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali utilizzati o destinati ai
combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti nei rifugi sanitari pubblici
o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni ovvero affidati alle associazioni
protezionistiche o animaliste di cui all'articolo 19 o ad enti, organizzazioni o
strutture che provvedano al loro recupero comportamentale.
Art.25.
Norme di salvaguardia
-
Le convenzioni per la custodia dei cani catturati, vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, stipulate dai comuni con le associazioni protezionistiche
o animaliste o con privati gestori di rifugi per cani, rimangono efficaci fino alla
loro scadenza e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.
-
Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza possono essere rinnovate secondo
le modalità previste dai commi 5 e 7 dell'articolo 11.
-
Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 4 il corrispettivo della custodia non può superare quello previsto
dal comma 6 dell'articolo 11.
-
Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 possono essere stipulate
dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.
Art.26.
Sanzioni
-
Le violazioni alle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente
previsto dagli articoli precedenti, sono punite con la sanzione amministrativa da
lire 300 mila a lire 500 mila.
-
Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l'organo competente
a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni
alla presente legge.
-
Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la sanzione, prevista dal
comma 4 dell'articolo 9, è maggiorata delle spese di custodia e mantenimento degli
animali, quali determinate dal decreto di cui all'articolo 4.
-
I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Regione e sono utilizzati
per il finanziamento degli interventi previsti.
Art.27.
Norme finanziarie
-
Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 2000-2002 la
spesa complessiva di lire 9.327 milioni così ripartita:
|
2000 |
2001 |
2002 |
|
Articoli 2 e 6 (anagrafe canina) |
400 |
800 |
400 |
Articolo 11 (custodia animali) |
100 |
200 |
100 |
Articolo 20, commi 1 e 2 (contributi) |
470 |
2000 |
2000 |
Articolo 20, comma 5 (contributi gestione) |
357 |
700 |
1000 |
Articolo 21 (indennità danni da animali randagi) |
100 |
200 |
200 |
Articoli 22 (informazione, aggiornamento ed educazione sanitaria) |
100 |
100 |
100 |
|
TOTALE |
1527 |
4000 |
3800 |
-
All'onere di lire 1.527 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 2000 si
provvede con le somme assegnate alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 8,
comma 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281.
-
Gli oneri di lire 7.800 milioni ricadenti per lire 4.000 milioni nell'esercizio
2001 e per lire 3.800 milioni nell'esercizio 2002 trovano riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione per il triennio 2000-2002 - codice 01.08.02 (accantonamento 1001).
-
Le ulteriori assegnazioni di fondi da parte dello Stato effettuate ai sensi della
legge 14 agosto 1991, n. 281 vengono iscritte in bilancio su proposta dell'Assessore
per la sanità nel rispetto delle finalità della presente legge e secondo le percentuali
fissate dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1991.
Art.28.
-
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
-
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo, 3 luglio 2000. CAPODICASA
Assessore regionale per la sanità LO MONTE
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche
sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge 14 agosto 1991, n. 281, reca: «Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo».
Nota all'art. 2, comma 3:
Il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 315, concerne: «Regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali».
Nota all'art. 15, comma 9:
Il testo degli articoli del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia
veterinaria), menzionati nella disposizione che qui di seguito annota, è il seguente:
«Art. 86. I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qualvolta sia
possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei
canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del
possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale
caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia
dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti
che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica,
nonché in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni.
Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro
mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.
Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti
a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l'immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che
il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti
diagnostici di laboratorio.
E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere
distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.
Art. 87. I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito
o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del
sindaco semprechè non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10
giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.
Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anzichè essere abbattuto, può
essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale
o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un
periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.
Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati
o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido.
I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro
per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.
Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da
iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri
casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto
a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica
vaccinale pre-contagio.
Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere
ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.
I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e
15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni
dalla sofferta morsicatura.
Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga
ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente
articolo».
«Art. 91. Nei casi in cui l'infezione rabida assuma preoccupante diffusione il prefetto
può ordinare agli agenti adibiti alla cattura dei cani ed agli agenti della forza pubblica
di procedere, ove non sia possibile la cattura, all'uccisione dei cani e dei gatti vaganti,
ed adottare qualunque altro provvedimento eccezionale atto a estinguere l'infezione.».
Nota all'art. 21, comma 1:
Il D.M. 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, riguarda:
«Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro
l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali».
Nota all'art. 24, comma 2:
Il testo del comma 4 dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante
"Modifiche al sistema penale") è il seguente:
«E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso,
il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa,
anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.».
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 218
«Norme di tutela degli animali domestici, di prevenzione del randagismo e per
l'istituzione dell'anagrafe canina».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Battaglia, Capodicasa, Cipriani,
Crisafulli, Giannopolo, Monaco, Navarra, Pignataro, Silvestro, Speziale, Villari, Zago,Zanna.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) il
13 novembre 1996.
D.D.L. n. 350
«Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione
e la prevenzione del randagismo».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Nicolosi, Basile Giuseppe, Sanzarello,
Canino, Speranza.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI) il 3
aprile 1997.
D.D.L. n. 20
«Norme per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali nel territorio della
Regione siciliana».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Granata, Caputo, Catanoso Genoese,
Formica, Grippaldi, La Grua, Ricotta, Scalia, Stancanelli, Virzì.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI)
il 6 agosto 1996.
D.D.L. n. 66
«Norme in materia di animali di affezione ed esotici e per la prevenzione del randagismo
canino e felino».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Fleres, Alfano, Basile Filadelfio,
Beninati, Bufardeci, Catania, Cimino, Croce, D'Aquino, Grimaldi, Leontini, Misuraca,
Pagano, Scammacca della Bruca, Scoma, Vicari.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari"
(VI) il 6 agosto 1996.
D.D.L. n. 186
«Norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Spagna, Adragna, Barbagallo Giovanni,
Lo Monte, Papania, Zangara.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI)
il 22 ottobre 1996.
D.D.L. n. 192
«Norme per la tutela degli animali da affezione, per la prevenzione del randagismo
e per la gestione dell'anagrafe canina».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Piro, Lo Certo, Guarnera, Mele, Ortisi.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI)
il 22 ottobre 1996.
D.D.L. n. 374
«Norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Bufardeci, Drago, Leanza, Stancanelli, Croce.
Trasmesso alla Commissione legislativa permanente "Servizi sociali e sanitari" (VI)
il 14 aprile 1997.
Esaminati ed abbinati nella seduta n. 41 del 21 maggio 1997.
Deliberato l'invio del testo coordinato in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta
n. 41 del 21 maggio 1997.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nelle sedute n. 62 del 17 giugno 1997
e n. 153 del 22 luglio 1999.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 44 del 17 giugno 1997.
Relatore: Nicolosi.
Rinviato dall'Aula in Commissione "Bilancio" (II) per il riesame della copertura
finanziaria il 7 settembre 1998.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 153 del 22 luglio 1999.
Riesaminato dalla Commissione e rinviato in Commissione "Bilancio" (II) nella
seduta n. 103 del 26 gennaio 2000.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 185 del 23 marzo 2000.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 300 del 30 marzo, 306 del 23, 307 del
24, 308 del 30 e 309 del 31 maggio 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 311 del 20 giugno 2000.
(2000.25.1327)